Cassation court dismisses appeal against drug possession conviction for discretionary judicial evaluation errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for drug possession. The appellant argued against the court's assessment of the seized hashish and cannabis plants, but the appellate court found the quantity and production potential were proven. The supreme court ruled that the judges' discretionary evaluations were based on plausible experience without logical fallacies, thus rejecting the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 600 cod. pen.: The appeal is inadmissible when the lower court's discretionary evaluation of evidence regarding drug possession is based on plausible experience and does not involve logical fallacies.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TALARICO GIUSEPPE nato a SERSALE il 02/11/1963 avverso la sentenza del 01/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente ANGELO COSTANZO; N.R.G. 2g897/2021
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso di Talarico inammissibile perché concerne le convergenti valutazioni discrezionali sviluppate dai Giudici di merito sulla base di plausibili e pertinenti massime di esperienza senza incorrere in fallacie logiche. In particolare, la Corte di appello ha adeguatamente ritenuto provato l'uso non meramente personale della droga detenuta evidenziando la rilevante quantità (2027,6) di dosi medie singole ricavabili dall'hashish detenuto e, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, n. 12348 del 19/12/2019, dep. 2020, Caruso, Rv. 278624), la attitudine delle 7 piante di cannabis a produrre sostanza stupefacente 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16/12/2021 Il Presidente estensore Angel9 Costanzo IN CANCE :_r,biA 16 B