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Ordinanza — n. 5520/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because it does not fit the specific exceptions in Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5520/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the request to annul the plea-bargain sentence did not fall under the specific exceptions listed in Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for a dismissal based on Article 129 of the same code, claiming the judge failed to evaluate relevant conditions, but the court found this ground legally insufficient for cassation review. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine of 3,000 euros.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal against a plea-bargain sentence is inadmissible if it does not address the specific grounds enumerated in Article 448, paragraph 2-bis, and the court must declare it inadmissible and impose costs.

Parole chiave

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inadmissible appeal plea bargain sentence Article 448 paragraph 2-bis Code of Criminal Procedure procedural costs dismissal of appeal judicial review limits caso poco grave

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
non rientra fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Dall'inammissibilità del ricorso dichiarata con ordinanza ex art. 610, comma 5 -bis cod.
Art. 129, cod. proc. pen.
Nel ricorso presentato dai difensore di Bounit si chiede l'annullamento della sentenza deducendo violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'art. 129 cod.
Art. 444, cod. proc. pen.
758/2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova ha applicato pena a Mohammed Bounit ex art. 444 cod.
art. 444 cod. proc. pen
758/2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova ha applicato pena a Mohammed Bounit ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Nel ricorso presentato dai difensore di Bounit si chiede l'annullamento della sentenza deducendo violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014
(Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez.
Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389
272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389), consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si ritiene equo determinare in euro tremila in favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUNIT MOHAMMED nato il 17/03/1994 avverso la sentenza del 08/06/2021 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAeleterersreite-a-ke-grerrti-, udita la relazione svolta dal Presidente ANGELO COSTANZO; (/' n. 27869/2021

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con sentenza n. 758/2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova ha applicato pena a Mohammed Bounit ex art. 444 cod. proc. pen. per il reato indicato nella imputazione. Nel ricorso presentato dai difensore di Bounit si chiede l'annullamento della sentenza deducendo violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso per cassazione, contro la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. non rientra fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen, pertanto è inammissibile.

2. Dall'inammissibilità del ricorso dichiarata con ordinanza ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389), consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si ritiene equo determinare in euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16/12/2021 Il Presidente estensore Angelo Mnzo \---- TA IN C,'h NCELLER1A 16 "F9 2