Cassation appeal dismissed as inadmissible because plea bargain review does not fit Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the request to annul a plea bargain sentence based on omitted conditions for acquittal does not fall under Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for a violation of law and lack of motivation regarding Article 129 of the same code, but the Court found no statutory basis for such a review in this context. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: A cassation appeal against a plea bargain sentence challenging the judge's failure to evaluate conditions for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure is inadmissible as it does not fall within the exceptions provided by Article 448, paragraph 2-bis.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RETEK LUCA nato a COSENZA il 01/12/1995 avverso la sentenza del 02/07/2021 del TRIBUNALE di COSENZAdate-a*,v4sg-a14-e--paft4; udita la relazione svolta dal Presidente ANGELO COSTANZO; 4.- n. 27845/2021
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 755/2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza ha applicato pena a Luca Retek ex art. 444 cod. proc. pen. per il reato indicato nella imputazione. Nel ricorso presentato dai difensore di Retek si chiede l'annullamento della sentenza deducendo violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso per cassazione, contro la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. non rientra fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen, pertanto è inammissibile.
2. Dall'inammissibilità del ricorso dichiarata con ordinanza ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389), consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si ritiene equo determinare in euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16/12/2021 Il Pres