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Ordinanza — n. 5518/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on generic mitigating circumstances requiring positive factual proof.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5518/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Schiavi Mattia inadmissible, ruling that generic mitigating circumstances fall within the factual discretion of the trial judge. The Court of Appeal had appropriately weighed the defendant's violent prison riot participation and alarming criminal personality against the gravity of the offense. Consequently, the Court affirmed that such mitigations require positive elements to justify a reduced sentence.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The recognition of generic mitigating circumstances requires positive factual elements demonstrating their impact on the offender's capacity to commit crimes and the actual gravity of the offense.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances factual discretion judge criminal personality assessment prison riot participation inadmissible appeal sentencing proportionality positive elements proof verdetto di colpevolezza

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018, Villani
Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface
Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv.
Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan
248737), con una argomentazione che può essere anche implicita o risolversi in formule sintetiche (Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv.
Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale
275057; Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv.
Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Dell'Anna
256201; Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Dell'Anna, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHIAVI MATTIA nato a MONTEROTONDO il 02/07/1995 avverso la sentenza del 01/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente ANGELO COSTANZO; N.R.G. 27844/2021

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso di Schiavi è inammissibile. Va ribadito che il giudizio relativo alle circostanze attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, che deve riguardare circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del reo, sicché il loro riconoscimento richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo e il cui esercizio va motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018, dep. 2019, Villani, Rv. 275640;

Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737), con una argomentazione che può essere anche implicita o risolversi in formule sintetiche (Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057; Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 256201; Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Dell'Anna, Rv. 227142). Nella sentenza impugnata la Corte di appello ha adeguatamente illustrato il criterio di valutazione adottato evidenziando la gravità del fatto, l'allarmante personalità dell'imputato desumibile dai suoi gravi precedenti penali, la sua partecipazione violenta a una rivolta carceraria, l'assenza di effetto deterrente delle precedenti condanne (pp. 5-6).

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16/12/2021 Il Presidente estensore Ange1749rgnzo IN C,ANC 1/ (2 6 FE