Italian Supreme Court dismisses appeal on generic mitigating circumstances requiring positive factual proof.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Schiavi Mattia inadmissible, ruling that generic mitigating circumstances fall within the factual discretion of the trial judge. The Court of Appeal had appropriately weighed the defendant's violent prison riot participation and alarming criminal personality against the gravity of the offense. Consequently, the Court affirmed that such mitigations require positive elements to justify a reduced sentence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; The recognition of generic mitigating circumstances requires positive factual elements demonstrating their impact on the offender's capacity to commit crimes and the actual gravity of the offense.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHIAVI MATTIA nato a MONTEROTONDO il 02/07/1995 avverso la sentenza del 01/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente ANGELO COSTANZO; N.R.G. 27844/2021
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso di Schiavi è inammissibile. Va ribadito che il giudizio relativo alle circostanze attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, che deve riguardare circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del reo, sicché il loro riconoscimento richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo e il cui esercizio va motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018, dep. 2019, Villani, Rv. 275640;
Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737), con una argomentazione che può essere anche implicita o risolversi in formule sintetiche (Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057; Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 256201; Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Dell'Anna, Rv. 227142). Nella sentenza impugnata la Corte di appello ha adeguatamente illustrato il criterio di valutazione adottato evidenziando la gravità del fatto, l'allarmante personalità dell'imputato desumibile dai suoi gravi precedenti penali, la sua partecipazione violenta a una rivolta carceraria, l'assenza di effetto deterrente delle precedenti condanne (pp. 5-6).
2. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16/12/2021 Il Presidente estensore Ange1749rgnzo IN C,ANC 1/ (2 6 FE