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Ordinanza — n. 5516/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as discretionary judicial evaluations were logical and pertinent without procedural flaws.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5516/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal by Karlov Asen inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found that the lower court's discretionary assessments regarding the defendant's conduct during a seizure and his state of intoxication were logical and pertinent. Consequently, the appeal failed to challenge the substantive reasoning without violating procedural rules.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 2, lett. a) c.p.p.: A criminal appeal is inadmissible when it concerns discretionary judicial evaluations developed by the trial judges based on plausible and pertinent maxims of experience without committing logical fallacies.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility discretionary judicial evaluation logical fallacies standard procedural costs award intoxication and criminal liability esame di cassazione esame della domanda d'asilo diritto a un difensore

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KARLOV ASEN nato il 05/11/1957 avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente ANGELO COSTANZO; n. 27796/2021

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso di Karlov è inammissibile perché concerne le convergenti valutazioni discrezionali sviluppate dai Giudici di merito sulla base di plausibili e pertinenti massime di esperienza senza incorrere in fallacie logiche. Né si confronta puntualmente con le argomentazioni che reggono la decisione. In particolare, nella sentenza si precisa che l'imputato attuò la sua condotta mentre i pubblici ufficiali stavano procedendo a un sequestro di merce e non rileva se questa fosse sua o di altri, né il suo stato di ubriachezza è incompatibile con il dolo specifico o elide l'imputabilità.

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16/12/2021 Il Presidente estensore Angelo otanzo DEPnSiT IN CANCELLI-:, 1 6 FE 2022 IL