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Ordinanza — n. 5515/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals on recidivism grounds, upholding first-instance conviction and ordering costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5515/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the joint appeals by Rotunno and Calabrese inadmissible. The appellate court had correctly applied Article 69, paragraph 4 of the Penal Code, rejecting arguments that generic mitigating circumstances should outweigh established recidivism. Consequently, the first-instance judgment was upheld, and the appellants were ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 69, comma 4, cod. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: Recidivism precludes the judicial assessment of generic mitigating circumstances, and inadmissible appeals result in the condemnation of the appellants to pay procedural costs and a fine.

Parole chiave

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recidivism mitigating circumstances appeal inadmissibility procedural costs Corte di Cassazione esame di cassazione revisione della sentenza penale controllo della commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 69, comma 4, cod. pen.
La Corte di appello ha considerato, sviluppando sul punto una compiuta argomentazione (pp.2-3), che la applicazione della recidiva (reiterata per entrambi e per Rotunno anche quinquennale) da parte del Giudice di primo grado risulta fondata e ben motivata, e ha rilevato che l'art. 69, comma 4, cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ROTUNNO ORONZO nato a SAN SEVERO il 10/10/1989 CALABRESE GRAZIANO nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 27/05/1983 avverso la sentenza del 05/07/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente ANGELO COSTANZO; n. 27792/2021

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I ricorsi congiunti di Graziano Calabrese e Oronzo Rotunno sono inammissibili. La Corte di appello ha considerato, sviluppando sul punto una compiuta argomentazione (pp.2-3), che la applicazione della recidiva (reiterata per entrambi e per Rotunno anche quinquennale) da parte del Giudice di primo grado risulta fondata e ben motivata, e ha rilevato che l'art. 69, comma 4, cod. pen. inibisce un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva.

2. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16/12/2021 Il Presidente estensore Angelo Costanzo