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Ordinanza — n. 5514/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against drug trafficking conviction for insufficient evidentiary support.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5514/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for drug trafficking. The appellant argued for leniency based on specific circumstances, but the court found the first-instance judges correctly applied discretionary assessments regarding the offender's role and criminal network. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990: Appeals challenging drug trafficking convictions based on discretionary sentencing evaluations are inadmissible if the lower court's reasoning relies on plausible experience principles without logical fallacies.

Parole chiave

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drug trafficking conviction discretionary sentencing inadmissible appeal procedural costs criminal organization offensivity assessment Corte di Cassazione falsa dichiarazione della parte

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod.
Art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Deve ribadirsi che il riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo
Sez. 6, n. 38606 del 8/02/2018, Sefar
274076; Sez. 6, n. 38606 del 8/02/2018, Sefar, Rv.
Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017, Ferretti
273823; Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017, Ferretti, Rv.
Sez. 6, n. 13982 del 20/02/2018
Sez. 6, n. 3363 del 20/12/2017
Sez. 6, n. 3363 del 20/12/2017, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAI FRANCESCO PIO nato a MADDALONI il 04/05/2000 avverso la sentenza del 18/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente ANGELO COSTANZO; n. 27775/2021

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso di Lai è inammissibile perché concerne le convergenti valutazioni discrezionali sviluppate dai Giudici di merito sulla base di plausibili e pertinenti massime di esperienza senza incorrere in fallacie logiche. Deve ribadirsi che il riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 richiede una adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza sulla base di una ricostruzione dei fatti riguardante la combinazione di tutte le specifiche circostanze, conformemente ai principi costituzionali di offensività e proporzionalità della pena (Sez.

U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076; Sez. 6, n. 38606 del 8/02/2018, Sefar, Rv. 273823; Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017, Ferretti, Rv. 2719590). In altri termini, la valutazione dell'offensività della condotta non può essere ancorata solo al quantitativo singolarmente spacciato o detenuto, ma alle concrete capacità di azione dell'imputato, alle sue relazioni con il mercato di riferimento, avuto riguardo all'entità della droga movimentata in un determinato lasso di tempo, al numero di assuntori riforniti, alla rete organizzativa e/o alle peculiari modalità adottate per realizzare le condotte illecite al riparo da controlli e azioni repressive delle forze dell'ordine, alla presenza di un'articolata organizzazione di supporto e difesa che assicuri uno stabile commercio di sostanza (Sez. 6, n. 13982 del 20/02/2018, Rv. 272529;

Sez. 6, n. 3363 del 20/12/2017, Rv. 272140). In questa linea, la sentenza impugnata non si è limitata a registrare la quantità dì sostanza detenuta dall'imputato (gr. 42,30 di cocaina già suddivisa in dosi, varie pietre di cocaina dal peso complessivo di gr. 19,26 e gr. 29,06 di marijuana) ma ha ragionevolmente considerato che la quantità e varietà della sostanza stupefacente denotano l'inserimento dell'imputato in un circuito criminale che lo approvvigiona per lo svolgimento di un'attività non caratterizzata da minima offensività.

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. peri. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16/12/2021 Il Pr