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Ordinanza — n. 5513/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed because the defendant filed the petition personally instead of through a qualified lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5513/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible because the petitioner, Boboutanu Minai Catalin, filed the petition personally rather than through a qualified defense attorney. The court held that Article 613 of the Code of Criminal Procedure, as amended, strictly prohibits personal filing by the accused in cassation proceedings. Consequently, the appeal was rejected, and the petitioner was ordered to pay court costs and a fine of 3,000 euros.

Regesto Legislator

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Art. 613 cod. proc. pen.; The principle of technical representation in cassation proceedings renders the personal filing of an appeal by the accused inadmissible, requiring mandatory representation by a qualified lawyer.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility personal filing prohibition technical representation requirement defense lawyer mandate court costs and fines diritto di ottenere una decisione decisione incidentale impugnabile esame di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
L'art. 613 cod. proc. pen. - come modificato dall'art.
Art. 1, comma 55, legge 23 giugno 2017, n. 103
- come modificato dall'art. 1, comma 55, legge 23 giugno 2017, n. 103 - non consente più che l'imputato possa proporre personalmente ricorso in cassazione.
Art. 616 cod. proc. pen.
Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro tremila.
art. 613 cod. proc. pen
L'art. 613 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro tremila.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017
Il principio della rappresentanza tecnica nel giudizio di legittimità vale per tutte le ipotesi, sia codicistiche che extra-codicistiche, di ricorso per cassazione proponibile dall'imputato o da altri soggetti processuali (Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017, Rv.
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
271333) e il livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende non irragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOBOUTANU MINAI CATALIN nato il 10/10/1980 avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente ANGELO COSTANZO; n. 27765/2021

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è stato presentato da Bobotanu personalmente e non da difensore abilitato al patrocinio presso la Corte di cassazione. L'art. 613 cod. proc. pen. - come modificato dall'art. 1, comma 55, legge 23 giugno 2017, n. 103 - non consente più che l'imputato possa proporre personalmente ricorso in cassazione. Il principio della rappresentanza tecnica nel giudizio di legittimità vale per tutte le ipotesi, sia codicistiche che extra-codicistiche, di ricorso per cassazione proponibile dall'imputato o da altri soggetti processuali (Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017, Rv. 271333) e il livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende non irragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 272011). Pertanto, il ricorso è inammissibile.

2. Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16/12/2021 Il