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Ordinanza — n. 5512/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals dismissed for generic grounds lacking specific factual arguments against lower court discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5512/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the joint appeals by the Mirkovic family members inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure. The appellants failed to demonstrate specific illogical reasoning in the lower court's discretionary assessments regarding their case. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Appeals to the Supreme Court are inadmissible if they merely cite general principles without identifying specific illogical reasoning in the lower court's discretionary evaluation of the case facts.

Parole chiave

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inadmissible appeals discretionary assessment generic grounds Article 616 c.p.p. procedural costs Cassation requirements specific factual arguments posizione della vittima

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MIRKOVIC SRETEN nato il 11/12/1988 HIDANOVIC CRISTINA nato a ROMA il 16/03/1996 MIRKOVIC BISERKA nato il 20/02/1962 " avverso la sentenza del 16/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente ANGELO COSTANZO; n. 27741/2021

MOTIVI DELLA DECISIONE

HivAiJavic 1. I ricorsi congiunti di Sreten Mirkovic, Cristina (2=122 e Biserka Mirkovic sono inammissibili perché concernono le convergenti valutazioni discrezionali sviluppate dai Giudici di merito, sulla base di plausibili e pertinenti massime di esperienza, senza che nei ricorsi siano evidenziate manifeste illogicità nel ragionamento che regge la sentenza impugnata. Sono soltanto richiamati in termini del tutto generici principi di carattere generale relativi al ricorso per cassazione senza alcun riferimento alle specificità del caso concreto.

2. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16/12/2021 Il Presidente estensore Angel9 Costanzo ,/7 , S GM\IGEU-c.