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Ordinanza — n. 5511/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for generic mitigating circumstances lacking positive evidence of reduced criminal capacity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5511/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the lower court properly assessed the gravity of the drug trafficking offense without recognizing generic mitigating circumstances. The appellant argued for leniency, but the appellate court found no positive evidence demonstrating a reduced capacity to offend or a lesser actual harm. Consequently, the cassation court upheld the original sentencing criteria and ordered the appellant to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The recognition of generic mitigating circumstances requires positive evidence affecting the assessment of criminal capacity and actual harm, and their exercise must be sufficiently motivated to justify the penalty's alignment with the crime's gravity and the offender's personality.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances drug trafficking offense criminal capacity assessment procedural costs award appellate court review responsabilità penale dei minori gravi addebiti penali revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.
art. 73, comma 5, T.U. stup.
Nella sentenza impugnata la Corte di appello ha adeguatamente illustrato il criterio di valutazione adottato rimarcando la gravità del fatto - pur nel quadro di una sua qualificazione ex art. 73, comma 5, T.U.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018, Villani
Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface
Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv.
Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan
248737), con una argomentazione che può essere anche implicita o risolversi in formule sintetiche (Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv.
Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale
275057; Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv.
Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Dell'Anna
256201; Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Dell'Anna, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIANFRIGLIA CRISTIAN nato a TIVOLI il 14/10/1981 avverso la sentenza del 22/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente ANGELO COSTANZO; n. 27733/2021

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso di Cianfriglia è inammissibile. Va ribadito che la concessione o meno delle circostanze attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, che deve riguardare circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del reo, sicché il loro riconoscimento richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo e il cui esercizio va motivato quanto basta a far emergere la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018, dep. 2019, Villani, Rv. 275640;

Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737), con una argomentazione che può essere anche implicita o risolversi in formule sintetiche (Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057; Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 256201; Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Dell'Anna, Rv. 227142). Nella sentenza impugnata la Corte di appello ha adeguatamente illustrato il criterio di valutazione adottato rimarcando la gravità del fatto - pur nel quadro di una sua qualificazione ex art. 73, comma 5, T.U. stup. - in considerazione della detenzione per la cessione di due diverse tipologie di sostanze stupefacenti e dell'inserimento in un circuito criminale, non emergendo, per altro verso, elementi di valutazione favorevole.

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16/12/2021 Il Presidente estensore DEPOSITATA