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Ordinanza — n. 5510/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals by two defendants regarding drug trafficking sentencing and procedural issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5510/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Zeqa Andri and Begu Ernnal inadmissible, ordering them to pay court costs and fines. Begu Ernnal withdrew his appeal, while Andri's appeal was rejected because the lower court's discretionary sentencing decisions on drug quantities and general mitigating circumstances were legally sound. The court affirmed that judges have broad discretion in evaluating factual elements affecting the severity of the crime and the offender's personality without requiring explicit logical fallacies.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3; Art. 591; Art. 616 c.p.p.: Appeals concerning the exercise of judicial discretion in sentencing and the evaluation of mitigating or aggravating circumstances are inadmissible unless the lower court committed a logical fallacy or failed to provide adequate reasoning.

Parole chiave

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judicial discretion sentencing drug trafficking quantity general mitigating circumstances inadmissible appeal procedural costs award modificazione delle conclusioni complessità della procedura impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3 c.p.p.
non fa distinzione tra le ipotesi di inammissibilità previste dall'art. 606, comma 3, cod.
Art. 591 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Ne deriva la inammissibilità del ricorso a cui consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende - che si valuta equo determinare nella misura di tremila euro - perché l'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Ne deriva la inammissibilità del ricorso a cui consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende - che si valuta equo determinare nella misura di tremila euro - perché l'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016
Sez. 6, n. 26255 del 17/06/2015
267373; Sez. 6, n. 26255 del 17/06/2015, Rv.
Sez. 4, n. 16425 del 17/03/2015
263921; Sez. 4, n. 16425 del 17/03/2015, Rv.
Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018
Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010
Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv.
Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019
248737), con una argomentazione che può essere anche implicita o risolversi in formule sintetiche (Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv.
Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013
275057; Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv.
Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ZEQA ANDRI nato il 02/01/1993 BEGU ERMAL nato il 24/07/1990 avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente ANGELO COSTANZO; n. 27717/2021

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente Begu Ernnal ha rinunciato all'impugnazione. Ne deriva la inammissibilità del ricorso a cui consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende - che si valuta equo determinare nella misura di tremila euro - perché l'art. 616 cod. proc. pen. non fa distinzione tra le ipotesi di inammissibilità previste dall'art. 606, comma 3, cod. proc., pen. e quelle contemplate dall'art.591 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 28691 del 6/06/2016, Rv. 267373; Sez. 6, n. 26255 del 17/06/2015, Rv. 263921; Sez. 4, n. 16425 del 17/03/2015, Rv. 263400).

2. Il ricorso di Andri Zaqa è inammissibile perché - quanto ai primi due motivi - concerne le convergenti valutazioni discrezionali sviluppate dai Giudici di merito sulla base di plausibili e pertinenti massime di esperienza senza incorrere in fallacie logiche anche con riferimento all'applicazione della aggravante contestata e al disconoscimento del fatto di lieve entità (p. 2). Quanto al terzo motivo di ricorso, deve ribadirsi che il diniego delle attenuanti generiche, rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, che deve riguardare circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del reo, sicché il loro riconoscimento richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo, e il cui esercizio va motivato nei soli limiti atti a far emergere la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018, dep. 2019, Villani, Rv. 275640;

Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737), con una argomentazione che può essere anche implicita o risolversi in formule sintetiche (Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057; Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 256201; Sez. 6, n. 36382 dei 04/07/2003, Dell'Anna, Rv. 227142). A fortiori, questo criterio vale quando le circostanze attenuanti generiche sono state riconosciute come equivalenti alle aggravanti e si contesta il disconoscimento della loro prevalenza. Nel caso in esame la Corte di appello ha chiaramente illustrato le ragioni della sua scelta nella gravità del fatto derivante dal quantitativo di cocaina pura detenuta (per oltre 500 dosi) e dagli evidenti collegamenti con un rilevante traffico organizzato di droga da smerciare.

Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16/12/2021 Il Presidente estensore Ang o,Costanzo DEPOSITATA // IN