Italian Supreme Court dismisses appeal claiming generic mitigating circumstances were improperly applied by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared Carmelo Mappa's appeal inadmissible, ruling that the recognition of generic mitigating circumstances falls within the factual discretion of the trial judge. The Court of Appeal had already justified its decision by noting that specific criminal history prevented the maximum reduction of the penalty. Consequently, the Court affirmed that the lower court's reasoning was sufficient and the appellant's arguments lacked necessary positive evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; The recognition of generic mitigating circumstances requires a factual assessment by the judge regarding the offender's capacity to offend, and the exercise of this discretion must be sufficiently motivated to justify the penalty adjustment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAPPA CARMELO nato a TARANTO il 11/07/1995 avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente ANGELO COSTANZO; n. 27706/2021
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso di Mappa è inammissibile. Va ribadito che la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, che deve riguardare circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del reo, sicché il loro riconoscimento richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo e il cui esercizio va motivato quanto basta a far emergere la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018, dep. 2019, Villani, Rv. 275640;
Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737), con una argomentazione che può essere anche implicita o risolversi in formule sintetiche (Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057; Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 256201; Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Dell'Anna, Rv. 227142). A fortiori, questo principio vale per la determinazione della riduzione della pena conseguente alle concesse, come in questo caso, circostanze attenuanti generiche. Nella sentenza impugnata la Corte di appello ha adeguatamente illustrato il criterio di valutazione adottato rimarcando che i precedenti penali specifici non consentono di applicare nel massimo la riduzione della pena.
2. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16/12/