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Ordinanza — n. 5509/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming generic mitigating circumstances were improperly applied by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5509/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared Carmelo Mappa's appeal inadmissible, ruling that the recognition of generic mitigating circumstances falls within the factual discretion of the trial judge. The Court of Appeal had already justified its decision by noting that specific criminal history prevented the maximum reduction of the penalty. Consequently, the Court affirmed that the lower court's reasoning was sufficient and the appellant's arguments lacked necessary positive evidence.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The recognition of generic mitigating circumstances requires a factual assessment by the judge regarding the offender's capacity to offend, and the exercise of this discretion must be sufficiently motivated to justify the penalty adjustment.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances factual discretion judge penalty reduction assessment inadmissible appeal criminal procedure law partecipazione al reato delitto contro l'ambiente responsabilità penale dei minori

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018, Villani
Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface
Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv.
Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan
248737), con una argomentazione che può essere anche implicita o risolversi in formule sintetiche (Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv.
Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale
275057; Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv.
Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Dell'Anna
256201; Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Dell'Anna, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAPPA CARMELO nato a TARANTO il 11/07/1995 avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente ANGELO COSTANZO; n. 27706/2021

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso di Mappa è inammissibile. Va ribadito che la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, che deve riguardare circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del reo, sicché il loro riconoscimento richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo e il cui esercizio va motivato quanto basta a far emergere la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018, dep. 2019, Villani, Rv. 275640;

Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737), con una argomentazione che può essere anche implicita o risolversi in formule sintetiche (Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057; Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 256201; Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Dell'Anna, Rv. 227142). A fortiori, questo principio vale per la determinazione della riduzione della pena conseguente alle concesse, come in questo caso, circostanze attenuanti generiche. Nella sentenza impugnata la Corte di appello ha adeguatamente illustrato il criterio di valutazione adottato rimarcando che i precedenti penali specifici non consentono di applicare nel massimo la riduzione della pena.

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16/12/