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Ordinanza — n. 5508/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of manifest illegality in lower court's discretionary sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5508/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because it lacked manifest illegality regarding the lower court's discretionary sentencing on drug trafficking. The appellant argued against the conviction for transporting 23 grams of cocaine, but the court found the reasoning plausible and pertinent. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals concerning convergent discretionary evaluations by trial judges are inadmissible unless manifest illegality is evident in the reasoning supporting the conviction.

Parole chiave

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drug trafficking conviction manifest illegality standard discretionary sentencing review inadmissible appeal procedural costs award prove fabbricate censura dell'accertamento dei fatti responsabilità disciplinare

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FABENI ROLANDO nato a ROMA il 21/12/1956 avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente ANGELO COSTANZO; n. 27698/2021

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso di Fabeni è inammissibile perché concerne le conver genti valutazioni discrezionali sviluppate dai Giudici di merito, sulla base di plausibili e pertinenti massime di esperienza, con argomentazioni che ricostruiscono il trasporto da parte del ricorrente di gr. 23 di cocaina (prelevata da una cabina nell'ambito di una or ganizzazione funzionale alla circolazione della sostanza per cederla) dai quali, stante il principio attivo, sono ricavabili 122 dosi medie, e senza che nel ricorso siano evidenziane manifeste illo gicità nel ragionamento che regge la sentenza impugnata.

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa gamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16/12/2021 Il Presidente estensore Angelo cp4anzo DE POS ì TATA IN C-ANC t EFa