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Ordinanza — n. 5504/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as it lacks manifest illogical reasoning regarding alternative conduct reconstruction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5504/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Mirko Franzè inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found the lower court's reasoning regarding the distinction between illegal drug possession and aiding a brother was based on plausible experience and detailed arguments, not manifest illogicality. Consequently, the appeal failed to challenge the factual reconstruction, leading to the dismissal of the request.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if it merely offers an alternative factual reconstruction without demonstrating manifest illogicality in the lower court's reasoning based on plausible experience.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility manifest illogicality standard alternative factual reconstruction plausible experience criteria drug possession vs aiding procedural costs award Cassazione ordinanza decisione incidentale impugnabile

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod.
Art. 360 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRANZE MIRKO nato a APRILIA il 24/02/1998 avverso la sentenza del 30/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente ANGELO COSTANZO; n. 27690/2021

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso di Mirko Franzè è inammissibile perché concerne le convergenti valutazioni discrezionali sviluppate dai Giudici di merito, sulla base di plausibili e pertinenti massime di esperienza, con argomentazioni che spiegano in modo dettagliato (pp. 5-6) le ragioni per le quali la condotta del ricorrente va ricostruita in termini di concorso nel reato di detenzione illecita di stupefacenti e non di favoreggiamento nei confronti del fratello Antonio. Il ricorso proprie una ricostruzione alternativa della vicenda ma non individua manifeste illogicità nel ragionamento della Corte di appello.

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16/12/2021 Il Presiden