Italian court dismisses appeal claiming generic mitigating circumstances were improperly denied in criminal sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Giuseppe Colli's appeal inadmissible, upholding the lower court's denial of generic mitigating circumstances. The appellate court found no positive evidence supporting leniency, noting the defendant's drug possession linked him to criminal networks. Consequently, the appeal was rejected, and Colli was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; The recognition of generic mitigating circumstances requires a factual assessment of positive elements affecting the offender's criminal capacity, and the appellate court's adequate illustration of the evaluation criteria suffices to justify the denial of such leniency.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLLI GIUSEPPE nato a ROMA il 05/01/1976 avverso la sentenza del 11/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente ANGELO COSTANZO; n. 27657/2021
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso di Colli è inammissibile. Deve ribadirsi che la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, che deve riguardare circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del reo, sicché il loro riconoscimento richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo e il cui esercizio va motivato quanto basta a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018, dep. 2019, Villani, Rv. 275640;
Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737), con una argomentazione che può essere anche implicita o risolversi in formule sintetiche (Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057; Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 256201; Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Dell'Anna, Rv. 227142). Nella sentenza impugnata la Corte di appello ha adeguatamente illustrato il criterio di valutazione adottato osservando che non sono emersi elementi di valutazione favorevoli e, per altro verso, che la quantità di sostanza stupefacente detenuta indica collegamenti con ambienti criminali in grado di approvvigionare l'imputato per smerciarla.
2. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16/12/2021 I