Cassation appeal dismissed as inadmissible because it concerns a plea bargain not covered by the specific admissibility exception.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant sought to annul a plea bargain sentence based on alleged violations of Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The defense argued that the trial judge failed to evaluate conditions for acquittal, but the Court held this specific ground does not fall under the admissibility exception in Article 448, paragraph 2-bis. Consequently, the appeal was rejected, and the applicant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal against a plea bargain sentence alleging violation of Article 129 of the Code of Criminal Procedure is inadmissible as it does not fall within the statutory exceptions provided by Article 448, paragraph 2-bis.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MALOKU ALDENC nato il 25/04/1984 avverso la sentenza del 07/07/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PADOVAdate-awise-allc parti; udita la relazione svolta dal Presidente ANGELO COSTANZO; n. 27646/2021
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 462/2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova ha applicato pena a Aldenc Maloku ex art. 444 cod. proc. pen. per il reato indicato nella imputazione. Nel ricorso presentato dai difensore di Maloku si chiede l'annullamento della sentenza deducendo violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso per cassazione, contro la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. non rientra fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen, pertanto è inammissibile.
2. Dall'inammissibilità del ricorso dichiarata con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389), consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si ritiene equo determinare in euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16/12/2021 Il PresidentM estensore AnQék&Costanzo DEPOSITATA IN CAN LL EPA 1 6 FEB