Cassation appeal dismissed as inadmissible due to procedural mismatch with plea bargain trial rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant's arguments regarding the rejection of mitigating circumstances contradicted the chosen plea bargain procedure. The appellant claimed a lack of motivation for rejecting generic mitigating circumstances, but this argument did not fit the specific grounds allowed under Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine of 3,000 euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444, 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; A cassation appeal challenging a plea bargain sentence based on alleged lack of motivation for rejecting mitigating circumstances is inadmissible as it contradicts the specific procedural rules governing such trials.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VENOSA FRANCESCO nato a NAPOLI il 29/08/1986 avverso la sentenza del 20/05/2021 del GIP TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAdatererreistrefffe-Perrti; udita la relazione svolta dal Presidente ANGELO COSTANZO; n. 27583/2021
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 180/2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata ha applicato pena a Francesco Venosa ex art. 444 cod. proc. pen. per il reato indicato nella imputazione. Il ricorso per cassazione, contro la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca mancanza di motivazione circa il rigetto di una richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche contrasta con il rito scelto e non rientra fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen, pertanto è inammissibile.
2. Dall'inammissibilità del ricorso dichiarata con ordinanza ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389), consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si ritiene equo determinare in euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16/12/2021 Il Presidente estensore Ange1/9 Costanzo DEPOSITATA IN CANCELLERIA 16 -ffl 202