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Ordinanza — n. 5495/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5495/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5495/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza n. 118/2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento ha applicato pena a Alfredo Cracolici ex art. 444 cod. proc. pen. per il reato indicato nella imputazione. Nel ricorso presentato dai difensore di Cracolici si chiede l'annullamento della sentenza deducendo violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso per cassazione, contro la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. non rientra fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen, pertanto è inammissibile.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 5495/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con sentenza n. 118/2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento ha applicato pena a Alfredo Cracolici ex art. 444 cod. proc. pen. per il reato indicato nella imputazione. Nel ricorso presentato dai difensore di Cracolici si chiede l'annullamento della sentenza deducendo violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso per cassazione, contro la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. non rientra fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen, pertanto è inammissibile.

Parole chiave

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procedura di affidamento genitoriale età del minore trovatello allegazioni fattuali non credibili allegazioni contraddittorie di persecuzione accertamento arbitrario dei fatti

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
118/2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento ha applicato pena a Alfredo Cracolici ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Nel ricorso presentato dai difensore di Cracolici si chiede l'annullamento della sentenza deducendo violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRACOLICI ALFREDO nato a VIBO VALENTIA il 23/04/1986 avverso la sentenza del 19/04/2021 del GIP TRIBUNALE di AGRIGENTOdata avviso alle part---- udita la relazione svolta dal Presidente ANGELO COSTANZO; 2M n. (Z9Y3-4/2021

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con sentenza n. 118/2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento ha applicato pena a Alfredo Cracolici ex art. 444 cod. proc. pen. per il reato indicato nella imputazione. Nel ricorso presentato dai difensore di Cracolici si chiede l'annullamento della sentenza deducendo violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso per cassazione, contro la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. non rientra fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen, pertanto è inammissibile.

2. Dall'inammissibilità del ricorso dichiarata con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389), consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si ritiene equo determinare in euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16/12/2021 Il Presidente estensore Ang 2,22s...tanzo - pos !T