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Ordinanza — n. 5492/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5492/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5492/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso di Teodori è inammissibile perché concerne le convergenti valutazioni discrezionali sviluppate dai Giudici di merito, sulla base di plausibili e pertinenti massime di esperienza senza incorrere in fallacie logiche, con argomentazioni che spiegano le ragioni per le quali le modalità di detenzione della sostanza stupefacente la fanno ricondurre a finalità di spaccio e non di uso personale (pp. 9-10).

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 5492/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Parole chiave

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verdetto di colpevolezza gravi addebiti penali circostanza attenuante scemata imputabilità responsabilità penale dei minori corresponsabilità della vittima

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TEODORI GIANMARCO nato a CAGLIARI il 18/01/1982 avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente ANGELO COSTANZO; n. 27519/2021

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso di Teodori è inammissibile perché concerne le convergenti valutazioni discrezionali sviluppate dai Giudici di merito, sulla base di plausibili e pertinenti massime di esperienza senza incorrere in fallacie logiche, con argomentazioni che spiegano le ragioni per le quali le modalità di detenzione della sostanza stupefacente la fanno ricondurre a finalità di spaccio e non di uso personale (pp. 9-10).

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16/12/2021 Il Presidente estensore Ange ostanzo DEPOSITATA IN CAN-:7