Ordinanza — n. 5491/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza n. 454/2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona ha applicato pena a Dritan Ndoj ex art. 444 cod. proc. pen. per il reato ex artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 indicato nella imputazione. Nel ricorso di Ndoj si contesta la legittimità della confisca delle somme di denaro trovate in possesso dell'imputato. La somma di denaro sequestrata è stata confiscata ex art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990 che richiama l'art. 240-bis cod. pen., in cui si prevede che sia disposta la confisca del denaro di cui il condannato non può giustificare la provenienza.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, artt. 110 cod. pen, art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990, art. 240-bis cod. pen; Ordinanza — n. 5491/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con sentenza n. 454/2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona ha applicato pena a Dritan Ndoj ex art. 444 cod. proc. pen. per il reato ex artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 indicato nella imputazione. Nel ricorso di Ndoj si contesta la legittimità della confisca delle somme di denaro trovate in possesso dell'imputato. La somma di denaro sequestrata è stata confiscata ex art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990 che richiama l'art. 240-bis cod. pen., in cui si prevede che sia disposta la confisca del denaro di cui il condannato non può giustificare la provenienza.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NDOJ DRITAN nato il 26/05/1986 avverso la sentenza del 28/04/2021 del GIP TRIBUNALE di VERONAdato av3.4s424- alle-parti; udita la relazione svolta dal Presidente ANGELO COSTANZO; n. 27499/2021
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 454/2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona ha applicato pena a Dritan Ndoj ex art. 444 cod. proc. pen. per il reato ex artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 indicato nella imputazione. Nel ricorso di Ndoj si contesta la legittimità della confisca delle somme di denaro trovate in possesso dell'imputato. La somma di denaro sequestrata è stata confiscata ex art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990 che richiama l'art. 240-bis cod. pen., in cui si prevede che sia disposta la confisca del denaro di cui il condannato non può giustificare la provenienza.
Al riguardo la sentenza impugnata evidenzia che l'imputato si è dichiarato (in occasione della convalida del suo arresto e anche nella dichiarazione confessoria depositata) impossidente e nulla ha allegato per giustificare il possesso della somma sequestrata. Il ricorso in esame incentra la sua critica su una parte, aggiuntiva, della motivazione in cui si osserva che «la somma trovata in possesso del prevenuto corrisponde a parte del profitto del reato», ma non si confronta con il nucleo della motivazione e risulta, quindi, aspecifico. Inoltre, va ribadito che in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce il vizio della motivazione in ordine alle ragioni della confisca del profitto del reato, in quanto, a seguito dell'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., può dedursi esclusivamente l'illegalità della misura di sicurezza che ricorrer quando questa sia quando questa non è prevista dall'ordinamento giuridico per il caso concreto, sia quando eccede, per specie e quantità, i relativi limiti legali (Sez. 6, n. 7630 del 19/12/2018, dep. 2019, Samba, Rv. 275210;
Sez. 6, n. 3819 del 19/12/2018, dep. 2019, Boutamara, Rv. 274962).
2. Dall'inammissibilità del ricorso, dichiarata con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389), consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si ritiene equo determinare in euro quattromila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000 in favore della cassa delle ammende. Co