Ordinanza — n. 5490/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza n. 451/2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona ha applicato pena a Said Saidallah ex art. 444 cod. proc. pen. per il reato indicato nella imputazione. Nel ricorso presentato dai difensore di Saidallah si chiede l'annullamento della sentenza deducendo violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso per cassazione, contro la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. non rientra fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen, pertanto è inammissibile.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 5490/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con sentenza n. 451/2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona ha applicato pena a Said Saidallah ex art. 444 cod. proc. pen. per il reato indicato nella imputazione. Nel ricorso presentato dai difensore di Saidallah si chiede l'annullamento della sentenza deducendo violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso per cassazione, contro la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. non rientra fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen, pertanto è inammissibile.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAIDALLAH SAID nato il 09/04/1995 avverso la sentenza del 30/04/2021 del GIP TRIBUNALE di VERONA4et-&-awise-a14.€ parti; udita la relazione svolta dal Presidente ANGELO COSTANZO; n. 27498/2021
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 451/2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona ha applicato pena a Said Saidallah ex art. 444 cod. proc. pen. per il reato indicato nella imputazione. Nel ricorso presentato dai difensore di Saidallah si chiede l'annullamento della sentenza deducendo violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso per cassazione, contro la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. non rientra fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen, pertanto è inammissibile.
2. Dall'inammissibilità del ricorso dichiarata con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389), consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si ritiene equo determinare in euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16/12/2021 Il P