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Ordinanza — n. 5489/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5489/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5489/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso presentato dal difensore di Romagnoli contro la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze gli ha applicato pena concordata ex art. 599 bis cod. proc. pen. descritto nell'imputazione è inammissibile. In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge. (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102).

Regesto Legislator

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art. 599 bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 5489/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 599 bis cod. proc. pen. descritto nell'imputazione è inammissibile. In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge. (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102).

Parole chiave

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promozione dell'accusa penale domanda d'asilo di rom diritti della difesa ritardo ingiustificato dell'azione penale diritto romano codice di procedura penale

Disposizioni normative citate

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art. 599 bis cod. proc. pen
Il ricorso presentato dal difensore di Romagnoli contro la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze gli ha applicato pena concordata ex art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost., sent.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMAGNOLI SANDRO nato a PISA il 14/09/1971 avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Presidente ANGELO COSTANZO; n. 27496/2021

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso presentato dal difensore di Romagnoli contro la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze gli ha applicato pena concordata ex art. 599 bis cod. proc. pen. descritto nell'imputazione è inammissibile.

2. In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge. (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102).

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16/12/2021 D E "TI; O ST:175-47.1 Il Presidente estenso