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Ordinanza — n. 5487/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5487/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5487/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso di Santoro è inammissibile perché concerne, peraltro con deduzioni del tutto generiche, le convergenti valutazioni discrezionali sviluppate dai Giudici di merito sulla base di plausibili e pertinenti massime di esperienza senza incorrere in fallacie logiche, e fa leva su un mero errore materiale nella indicazione della data dell'ordinanza violata che non elide la condotta antigiuridica ascritta al ricorrente.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 5487/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.

Parole chiave

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verdetto di colpevolezza gravi addebiti penali età del minore sentenza penale alleggerimento della pena allegazioni di persecuzione contraddittorie

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTORO ALFREDO nato a PALERMO il 01/03/1974 avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente ANGELO COSTANZO; n. 27430/2021

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso di Santoro è inammissibile perché concerne, peraltro con deduzioni del tutto generiche, le convergenti valutazioni discrezionali sviluppate dai Giudici di merito sulla base di plausibili e pertinenti massime di esperienza senza incorrere in fallacie logiche, e fa leva su un mero errore materiale nella indicazione della data dell'ordinanza violata che non elide la condotta antigiuridica ascritta al ricorrente.

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16/12/2021 Il Presidente estensore Angelo ostanzo DEPOSI TATA IN CANCELLERIA I F : 202