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Ordinanza — n. 5484/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5484/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5484/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso di Fieno è inammissibile perché concerne le convergenti valutazioni discrezionali sviluppate dai Giudici di merito sulla base di plausibili e pertinenti massime di esperienza senza incorrere in fallacie logiche. Né si confronta puntualmente con le argomentazioni che reggono la decisione limitandosi a richiamare principi generali in materia di prova penale.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 5484/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.

Parole chiave

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falsa dichiarazione della parte verdetto di colpevolezza responsabilità penale dei minori difetto di motivazione gravi addebiti penali altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIENO MIRKO nato a MONDOVI' il 07/07/1989 avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente ANGELO COSTANZO; n. 27382/2021

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso di Fieno è inammissibile perché concerne le convergenti valutazioni discrezionali sviluppate dai Giudici di merito sulla base di plausibili e pertinenti massime di esperienza senza incorrere in fallacie logiche. Né si confronta puntualmente con le argomentazioni che reggono la decisione limitandosi a richiamare principi generali in materia di prova penale.

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16/12/2021 Il Pre