Ordinanza — n. 5482/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl ricorso di Abderrahim è inammissibile perché concerne le convergenti valutazioni discrezionali sviluppate dai Giudici di merito sulla base di plausibili e pertinenti massime di esperienza senza incorrere in fallacie logiche. Con argomentazione non implausibile, la Corte di appello ha desunto la consapevolezza dell'imputato della corrette ragioni della richiesta dei Carabinieri di fornire le sue generalità, alla quale egli si oppose con le condotte descritte nel capo di imputazione (capo A, artt. 81 e 337 cod. pen.), non soltanto dagli spintoni nei loro confronti e dalle lesioni (capo B) prodotte all'appuntato Ivone ma anche dalla successiva insistenza nel rifiutare gli accertamenti dattiloscopici necessari per accertate la sua vera identità.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 5482/2022 — snpen · Corte di Cassazione: All'inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABDERRAHIM EL WA3LA nato il 01/01/1991 avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente ANGELO COSTANZO; n. 27360/2021
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso di Abderrahim è inammissibile perché concerne le convergenti valutazioni discrezionali sviluppate dai Giudici di merito sulla base di plausibili e pertinenti massime di esperienza senza incorrere in fallacie logiche. Con argomentazione non implausibile, la Corte di appello ha desunto la consapevolezza dell'imputato della corrette ragioni della richiesta dei Carabinieri di fornire le sue generalità, alla quale egli si oppose con le condotte descritte nel capo di imputazione (capo A, artt. 81 e 337 cod. pen.), non soltanto dagli spintoni nei loro confronti e dalle lesioni (capo B) prodotte all'appuntato Ivone ma anche dalla successiva insistenza nel rifiutare gli accertamenti dattiloscopici necessari per accertate la sua vera identità.
2. All'inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16/12/2021 Il Presidente estensore Ang stanzo A t A 16 EB