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Ordinanza — n. 5365/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5365/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5365/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza emessa in data 28/04/2021 la Corte di appello di Napoli - per quanto qui rileva - confermava la decisione con la quale il primo giudice aveva condannato Pietro TORRONE alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di ricettazione. Propone ricorso condannato Pietro TORRONE, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per motivazione manifestamente illogica e contraddittoria in ordine all'affermazione di responsabilità.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 5365/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Propone ricorso condannato Pietro TORRONE, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per motivazione manifestamente illogica e contraddittoria in ordine all'affermazione di responsabilità.

Parole chiave

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messa in circolazione di monete false appropriazione indebita di fondi corruzione ripetizione dell'indebito truffa in materia di credito irregolarità finanziarie
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORRONE PIETRO nato a NAPOLI il 06/06/1960 avverso la sentenza del 28/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI; -

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa in data 28/04/2021 la Corte di appello di Napoli - per quanto qui rileva - confermava la decisione con la quale il primo giudice aveva condannato Pietro TORRONE alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di ricettazione.

2. Propone ricorso condannato Pietro TORRONE, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per motivazione manifestamente illogica e contraddittoria in ordine all'affermazione di responsabilità.

3. Il ricorso è inammissibile per la genericità e la manifesta infondatezza del motivo proposto, reiterativo delle doglianze avanzate con l'atto di appello, disattese dalla Corte territoriale con adeguata motivazione, per nulla illogica o contraddittoria, con la quale il ricorrente non si è affatto confrontato, incorrendo così nel vizio di genericità del ricorso, sotto il profilo del difetto di "specificità estrinseca" (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822; in senso conforme cfr., ad es., Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, )allow, Rv. 275841;

Sez. 2, n. 5253 del 15/01/2019, C., Rv. 275522; Sez. 2, n. 52617 del 13/11/2018, Di Schiena, Rv. 271373-02; Sez. 5, n. 34504 del 25/5/2018, Cricca, Rv. 273778; da ultimo v. Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, non mass., in motivazione). La Corte, infatti, ha evidenziato che l'assegno bancario negoziato era intestato a Sepe Carmela e che il nominativo della beneficiaria fu modificato in quello dell'imputato (assolto dal reato di falso perché depenalizzato), il quale poi versò il titolo sul proprio libretto di deposito a risparmio, circostanza dimostrativa della sua mala fede e della piena consapevolezza della provenienza delittuosa dell'assegno (rubato o smarrito).

4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.(_y

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 dicembre 2021. Il Consigliere estensore Piejo Messi