Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 5364/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5364/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5364/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con sentenza emessa in data 25/2/2021 la Corte di appello di Cagliari - per quanto qui rileva - confermava la decisione con la quale il primo giudice aveva condannato Alessandro FRAU per i reati ex artt. 474 e 648 cod. pen., rideterminando la pena inflitta, previa esclusione della recidiva e, a seguito di appello del P.G., delle attenuanti generiche.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5364/2022 — snpen · Corte di Cassazione: All'inammissibilità dell'impugnazione proposta -segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Parole chiave

Generato dall'IA
contraffazione di merci perseguimento penale per truffa origine delle merci frode doganale frode alla legge sugli stranieri vendita sopra campione
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRAU ALESSANDRO nato a CAGLIARI il 10/03/1972 avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa in data 25/2/2021 la Corte di appello di Cagliari - per quanto qui rileva - confermava la decisione con la quale il primo giudice aveva condannato Alessandro FRAU per i reati ex artt. 474 e 648 cod. pen., rideterminando la pena inflitta, previa esclusione della recidiva e, a seguito di appello del P.G., delle attenuanti generiche.

2. Propone ricorso Alessandro FRAU, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, sotto il profilo dell'elemento soggettivo. Con una successiva memoria la difesa ha insistito nei motivi di ricorso.

3. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi, reiterativi di doglianze già esaminate e correttamente risolte dalla Corte territoriale e, per altro verso, non consentiti in questa sede. Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la sentenza impugnata ha espressamente motivato (punto 6.2.3.) in ordine alla riconoscibilità della falsità della merce da parte dell'imputato, disattendendo con logica motivazione l'assunto difensivo ed evidenziando altresì che presso l'abitazione di Frau e della convivente furono rinvenuti certificati di autenticità che costituivano copie alterate di precedenti documenti, adattate a seconda delle necessità.

Nel contempo la difesa, pur avendo formalmente espresso censure riconducibili alle categorie del vizio di motivazione (impropriamente evocati in modo cumulativo: v. da ultimo, Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, in motivazione), in realtà non ha lamentato una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio. Tuttavia, secondo il diritto vivente, è preclusa alla Corte di cassazione «la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova» (così Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme, ex plurimis, v.

Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Battaglia, Rv. 275100, in motivazione; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 39580 del 20/10/2021, Marino, non mass.).

4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta -segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 dicembre 2021. Il Consigliere estensore Pierp Messini D'Agostini Il Presidente Giovanna Ver