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Ordinanza — n. 5361/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5361/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5361/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza di cui in epigrafe la Corte di appello di L'Aquila dichiarava inammissibile l'appello proposto nell'interesse di Fabrizio COMIGNANI contro la decisione con la quale il primo giudice lo aveva condannato alla pena di un anno di reclusione e 120 euro di multa per il reato di truffa.

Regesto Legislator

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art. 606 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 5361/2022 — snpen · Corte di Cassazione: All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Parole chiave

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accuse di truffa risarcimento per errore giudiziario censura formulata in modo carente mancanza di disciplina errore nella commisurazione della pena allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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art. 606 cod. proc. pen
Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza della doglianza proposta, con la quale neppure è indicato da quale, fra i vizi tassativamente previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., sarebbe affetta l'ordinanza impugnata.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COMIGNANI FABRIZIO nato a PESCARA il 23/05/1972 avverso l'ordinanza del 10/06/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe la Corte di appello di L'Aquila dichiarava inammissibile l'appello proposto nell'interesse di Fabrizio COMIGNANI contro la decisione con la quale il primo giudice lo aveva condannato alla pena di un anno di reclusione e 120 euro di multa per il reato di truffa.

2. Propone ricorso Fabrizio COMIGNANI, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della suddetta ordinanza.

3. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza della doglianza proposta, con la quale neppure è indicato da quale, fra i vizi tassativamente previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., sarebbe affetta l'ordinanza impugnata. La Corte di appello, esaminando le argomentazioni della sentenza di primo grado, il motivo di appello sulla responsabilità e le richieste, mancanti delle ragioni a sostegno, sul trattamento sanzionatorio, ha correttamente dichiarato la inammissibilità del gravame, privo di "specificità estrinseca", vale a dire della «esplicita correlazione dei motivi di impugnazione con le ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata» (così Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822; in senso conforme cfr., ad es., Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Greco, Rv. 277811-01; Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, Jallow, Rv. 275841; Sez. 2, n. 5253 del 15/01/2019, C., Rv. 275522; Sez. 5, n. 34504 del 25/05/2018, Cricca, Rv. 273778; da ultimo v. Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, in motivazione).

4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 dicembre 2021. Il Consigliere estensore Piero Messini D'Agostini /1 i Il Presidente L L Gjovanna Verga i ì A