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Ordinanza — n. 5360/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to manifest unfoundedness regarding Article 495 procedural violation. The court rejects the claim that the first judge erred in waiving witness examination. The appeal is inadmissible because the argument ignores the lower court's reasoning. The court rules that the appeal is inadmissible due to manifest unfoundedness. The court rejects the claim regarding the first judge's error in waiving witness examination. The appeal is inadmissible because the argument ignores the lower court's reasoning. The court rules that the appeal is inadmissible due to manifest unfoundedness.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5360/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible for manifest unfoundedness, rejecting the claim that the lower court violated Article 495 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued the first judge erred in declaring the defense decanted from a witness examination that was not requested by the defendant. The court held that the lower court correctly observed the first judge's decision to revoke the previous order was equivalent to waiving the examination, rendering the alleged violation non-existent. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 495 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, particularly when the appellant ignores the reasoning of the contested judgment regarding procedural waivers.

Parole chiave

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manifest unfoundedness inadmissibility of appeal Article 495 criminal procedure procedural waiver witness examination decadence of defense procedural costs inutilizzabilità delle prove illecite

Disposizioni normative citate

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Art. 495 c.p.p.
Propone ricorso Emran HOSSAIN, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al disposto dell'art. 495 del codice di rito.
Art. 616 c.p.p.
Art. 441, comma 5, cod. proc. pen.
Art. 129 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli
n. 6903 del 27/5/2016, Aiello
n. 26102 del 17/12/2015, Ricci
n. 23428 del 22/03/2005, Bracale
266818; n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv.
n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera
231164; n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv.
n. 32 del 22/11/2000, D.L.
219531; n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HOSSAIN EMRAN nato il 05/10/1974 avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa in data 25/2/2021 la Corte di appello di Bari - per quanto qui rileva - confermava la decisione con la quale il primo giudice aveva condannato Emran HOSSAIN alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione.

2. Propone ricorso Emran HOSSAIN, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al disposto dell'art. 495 del codice di rito.

3. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo proposto, che ha totalmente ignorato le argomentazioni della sentenza impugnata, che pure ha dato atto dell'errore in cui è incorso il primo giudice nel dichiarare la difesa decaduta da una prova che era stata disposta dal Tribunale ex art. 441, comma 5, cod. proc. pen., a fronte dell'ammissione del giudizio abbreviato non condizionato, come richiesto dall'imputato. Correttamente la Corte ha osservato che il provvedimento del primo giudice equivaleva a una revoca della precedente ordinanza, "avendo invero il giudicante ritenuto non più indispensabile ai fini decisori l'escussione del teste", l'esame del quale non era stato chiesto dall'imputato. E' del tutto insussistente, pertanto, la violazione di legge lamentata dal ricorrente.

4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. La difesa ha sostenuto che il reato si è estinto per prescrizione in data 2 marzo 2021; tuttavia, la inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude pertanto la possibilità di rilevare e dichiarare ora l'estinzione del reato per prescrizione a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., sopravvenuta alla sentenza impugnata, come statuito dalle Sezioni unite della Suprema Corte in numerose pronunce (n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822; n. 6903 del 27/5/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268966; n. 26102 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818; n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164; n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531; n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 dicembre 2021. Il Consigliere estensore Piero Messini D'Agostini Il Presidente Giovanna Verga Fr.)"-GT-...7€7- 7