Italian Court dismisses appeal for robbery charges due to generic grounds and lack of new evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Nicolae Botoaga inadmissible for being generic and manifestly unfounded. The appellant argued against the lower court's finding of guilt based on witness testimony and physical evidence, but the court noted these facts were already properly examined. The court refused to re-evaluate the evidence, adhering to the principle that the Supreme Court cannot substitute its own assessment of the facts for that of the trial judges.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; The Court of Cassation cannot re-evaluate the evidence or reconstruct the facts differently from the lower courts, rendering appeals based on erroneous factual assessments inadmissible if they lack specific legal grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOTOAGA NICOLAE nato il 05/09/1983 avverso la sentenza del 22/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza emessa in data 22/10/2020 la Corte di appello di Bologna confermava la decisione con la quale il primo giudice aveva condannato Nicolae BOTOAGA per concorso nei reati di rapina e lesioni personali aggravate.
2. Propone ricorso Nicolae BOTOAGA, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità.
3. Il ricorso è inammissibile per la genericità e la manifesta infondatezza dei motivi, reiterativi di doglianze già esaminate e correttamente risolte dalla Corte territoriale e, per altro verso, non consentiti in questa sede. Il ricorrente ha omesso di considerare che - secondo quanto evidenziato dai giudici di merito - una delle persone offese (Lanari) fu preciso e sicuro nel descrivere la partecipazione attiva di Botoaga alla rapina e all'aggressione e che l'altra (Piccini), dopo una iniziale esitazione, "finiva poi per concordare con la versione del compagno, dopo avere visto gli imputati in aula".
I giudici di merito hanno adeguatamente motivato anche in ordine alla falsità delle dichiarazioni rese dall'originario coimputato (non già testimone), smentite anche dal dato obiettivo del rinvenimento della refurtiva sulla persona di Botoaga nell'immediatezza del fatto (che, a dire della difesa, si sarebbe "di fatto ritrovato con gli oggetti addosso senza forse nemmeno rendersene conto"). Nel contempo la difesa, pur avendo formalmente espresso censure riconducibili alle categorie dei vizi di motivazione (impropriamente evocati in modo cumulativo: v. da ultimo, Sez.
U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, in motivazione), in realtà non ha lamentato una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio. Tuttavia, secondo il diritto vivente, è preclusa alla Corte di cassazione «la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova» (così Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme, ex plurimis, v.
Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Battaglia, Rv. 275100, in motivazione; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 39580 del 20/10/2021, Marino, non mass.).4. All'inamm-issibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 dicembre 2021. Il Consigliere estensore Piero Messini D'Agostini Il Presidente Giovanna Verga DEPOSi