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Ordinanza — n. 5348/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5348/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5348/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Ancona confermava la decisione con la quale il primo giudice aveva condannato Salvatore PASTORE alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa. Propone ricorso Salvatore PASTORE, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge in ordine al diniego delle attenuanti generiche.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 5348/2022 — snpen · Corte di Cassazione: All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Parole chiave

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motivi di cassazione attenuazione della pena condono delle spese procedurali gravità della pena caso di rigore ricorso per cassazione
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASTORE SALVATORE nato a TORCHIAROLO il 23/08/1957 avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Ancona confermava la decisione con la quale il primo giudice aveva condannato Salvatore PASTORE alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa.

2. Propone ricorso Salvatore PASTORE, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge in ordine al diniego delle attenuanti generiche.

3. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo proposto. La Corte di appello ha evidenziato i numerosi precedenti penali specifici dell'imputato, che ben possono essere valorizzati per escludere il riconoscimento delle attenuanti generiche (cfr., ad es., Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallonnbardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). Inoltre, il mancato riconoscimento delle suddette attenuanti può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (cfr., ad es., Sez. U, n. 20208 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319, in motivazione; Sez. 2, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610), che nel caso di specie la difesa neppure ha indicato, avendo fatto apodittico e generico riferimento alla modesta gravità del fatto.

4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 dicembre 2021. Il Consigliere estensore Piero lylessini D'Agostini /1/ 1 Il Presidente 71't Giovanna Verga DEPOSITATA ' IN CA'