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Ordinanza — n. 5347/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5347/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5347/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Roma - per quanto qui rileva - confermava la decisione con la quale il primo giudice aveva condannato Angelo FEDERICI alla pena ritenuta di giustizia per la ricettazione di un assegno. Propone ricorso condannato Angelo FEDERICI, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis del codice penale.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 5347/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Propone ricorso condannato Angelo FEDERICI, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis del codice penale.

Parole chiave

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pena pecuniaria non riscuotibile motivazione inadeguata delle censure costituzionali restituzione dei sussidi statali eccezione di incostituzionalità pagamento dell'ammenda recidiva nell'infrazione
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FEDERICI ANGELO nato a SAN GIOVANNI INCARICO il 14/06/1960 avverso la sentenza del 14/12/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Roma - per quanto qui rileva - confermava la decisione con la quale il primo giudice aveva condannato Angelo FEDERICI alla pena ritenuta di giustizia per la ricettazione di un assegno.

2. Propone ricorso condannato Angelo FEDERICI, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis del codice penale.

3. Il ricorso è inammissibile perché proposto con un motivo non consentito e del tutto generico. La sentenza della Corte Costituzionale n. 156, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 131-bis del codice penale, nella parte in cui non consente l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai reati per i quali non è previsto un minimo edittale di pena detentiva, venne depositata il 21 luglio 2020, mentre il giudizio di appello si è svolto all'udienza del 14 dicembre 2020. Neppure in sede di conclusioni la difesa ha sollecitato l'applicazione della causa di non punibilità, risultando dunque la doglianza inammissibile in sede di legittimità, in conformità al principio più volte affermato da questa Corte, secondo il quale detta causa non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, se tale disposizione era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza di appello (Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, Sennmah Ayoub, Rv. 275782;

Sez. 3, n. 23174 del 21/03/2018, Sarr, Rv. 272789; Sez. 5, n. 57491 del 23/11/2017, Moio, Rv. 271877; Sez. 3, n. 19207 del 16/03/2017, Celentano, Rv. 229913). Peraltro, il ricorrente neppure ha indicato le ragioni per le quali nel caso di specie, in presenza della ricettazione di due assegni dell'importo di quasi duemila euro da parte di un soggetto recidivo, l'offesa arrecata sarebbe stata di particolare tenuità e la condotta occasionale.

4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 dicembre 2021. Il Consigliere estensore Piero Messini