Italian court dismisses appeal for lack of motivation as facts were already fully clarified in first instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Vincenzo D'Amico's appeal inadmissible due to the manifest unfoundedness of his claim regarding a lack of motivation. The appellant argued the appellate court failed to justify its finding of responsibility, yet the court noted the appellate decision merged with the first instance judgment, which had already thoroughly analyzed the evidence. Consequently, the court ruled that since the facts were fully established and the appellant offered no new arguments, the appeal lacked merit and was rejected.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 n. 3 c.p.p.: An appeal claiming a lack of motivation is inadmissible when the appellate judgment consolidates the reasoning of the first instance and the contested facts have been fully clarified, rendering the claim manifestly unfounded.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D AMICO VINCENZO nato a NAPOLI il 09/05/1963 avverso la sentenza del 10/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli confermava la decisione con la quale il primo giudice aveva condannato Vincenzo D'AMICO alla pena ritenuta di giustizia per i reati di estorsione continuata e violenza privata.
2. Propone ricorso Vincenzo D'AMICO, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per mancanza di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità.
3. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo proposto. La Corte di appello, in premessa, ha richiamato il principio secondo il quale la sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando - come nel caso di specie - le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella sentenza di primo grado (Sez.
U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615). La Corte territoriale, comunque, ha poi ricostruito la vicenda nei termini essenziali, confermando la corretta qualificazione giuridica dei fatti. Il ricorrente non ha neppure indicato quali motivi di appello non sarebbero stati considerati nella sentenza impugnata, che ha pure preso atto della totale mancanza di una "prospettazione contraria" da parte del ricorrente, a fronte delle chiare risultanze probatorie a suo carico.
Anche sul punto il giudice di appello ha fatto corretta applicazione del principio in virtù del quale l'omessa prospettazione da parte dell'imputato di una ricostruzione alternativa e plausibile dei fatti contestati, pur non potendo essere valutata come prova a carico, ben può essere valorizzata dal giudice come argomento di supporto della assenza di ipotesi suscettibili di minare il giudizio di colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio già espresso sulla base delle prove acquisite (Sez. 6, n. 50542 del 12/11/2019, Erario, Rv. 277682;
Sez. 3, n. 28008 del 19/06/2019, Arena, Rv. 276381; Sez. 4, n. 12099 del 12/12/2018, dep. 2019, Fiumefreddo, Rv. 275284; Sez. 5, n. 32937 del 19/05/2014, Stanciu, Rv. 261657; Sez. 2, n. 20171 del 07/02/2013, Weng, Rv. 255916).4. -All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così eguitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 dicembre 2021. Il Consigliere estensore Pierp Messini D'Agostini 7(/, Il Presidente Gio anna Verga o E.9051-("1•4\ IN C