Ordinanza — n. 5337/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza emessa in data 26/2/2021 la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della decisione di primo grado, dichiarava estinti per prescrizione i reati di tentata estorsione e porto senza giustificato motivo di un oggetto atto a offendere, ascritti ad Angelo Maximilian CHESSARI, confermando nel contempo le statuizioni civili.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 5337/2022 — snpen · Corte di Cassazione: All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHESSARI ANGELO MAXIMILIAN nato a RAGUSA il 09/08/1992 avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza emessa in data 26/2/2021 la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della decisione di primo grado, dichiarava estinti per prescrizione i reati di tentata estorsione e porto senza giustificato motivo di un oggetto atto a offendere, ascritti ad Angelo Maximilian CHESSARI, confermando nel contempo le statuizioni civili.
2. Propone ricorso Angelo Maximilian CHESSARI, a mezzo del proprio difensore, lamentando il vizio motivazionale "nella parte in cui non viene riconosciuta la continuazione tra reati giudicati con sentenze irrevocabili".
3. Il ricorso è inammissibile perché proposto con un motivo privo di ogni fondamento, considerato che la Corte di appello ha dichiarato non doversi procedere per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione.
4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. 2,t z z ctr, Così deciso il .1-6-felabr_aio 2021. Il Consigliere estensore Pier;6) gssini D'Ag