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Ordinanza — n. 5333/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5333/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5333/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Roma confermava la decisione con la quale il primo giudice aveva condannato Maurizio MOAURO alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di ricettazione. Propone ricorso Maurizio MOAURO, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione della legge penale in ordine all'omesso riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 648, secondo comma, del codice penale.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 5333/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Propone ricorso Maurizio MOAURO, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione della legge penale in ordine all'omesso riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 648, secondo comma, del codice penale.

Parole chiave

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sanzioni pecuniarie penalità di mora divieto di finanziamento monetario pena di recesso ricompensa reiterazione di reati penali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOAURO MAURIZIO nato a SCHIAVI DI ABRUZZO il 30/12/1960 avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Roma confermava la decisione con la quale il primo giudice aveva condannato Maurizio MOAURO alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di ricettazione.

2. Propone ricorso Maurizio MOAURO, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione della legge penale in ordine all'omesso riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 648, secondo comma, del codice penale.

3. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo proposto. La Corte di appello, osservato che l'imputato, recidivo specifico, ha ricettato quattro assegni per un valore complessivo di 11.200 euro, ha correttamente applicato il principio secondo il quale l'attenuante del fatto di particolare tenuità può essere riconosciuta solo se il valore del bene ricettato è particolarmente lieve ed «il fatto, valutato nel suo insieme, e quindi anche con riferimento alle modalità dell'azione, e alla personalità dell'imputato, presenti quelle connotazioni di marginalità, occasionalità e modestia che consentano di qualificare il reato come ipotesi di particolare tenuità, evidenziando una rilevanza criminosa assolutamente modesta» (Sez. 2, n. 24075 del 04/02/2015, Dicecca, Rv. 264115, in motivazione; in senso conforme, cfr.

Sez. 2, n. 42866 del 20/06/2017, Gavitone, Rv. 271154; Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, Brunetti, Rv. 258118; Sez. 1, n. 13600 del 13/03/2012, Lorini, Rv. 252286; Sez. 2, n. 28689 del 09/07/2010, Sessa, Rv. 248214; da ultimo v. Sez. 2, n. 43640 del 07/10/2021, Mbengue, non mass.).

4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 dicembre 2021. Il Consigliere estensore PieT Messini D'Agostini e Il Presidente Giovanna Verga DEPOSITATA IN CANM_