Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifest unfounded claim regarding minor property damage mitigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Raffaello Di Giambattista inadmissible due to manifest unfoundedness. The appellant argued that the lower court failed to recognize a statutory mitigation for minor property damage under Article 648 of the Penal Code. The court rejected this, noting that the defense did not allege the stolen motorbike had negligible value, contradicting the well-known fact that such vehicles generally possess significant worth.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648, comma 2, c.p.; The mitigation for minor property damage requires the harm to be of minimal relevance and negligible economic value, which was not established in this case.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GIAMBATTISTA RAFFAELLO nato a SULMONA il 09/04/1964 avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di L'Aquila confermava la decisione con la quale il primo giudice aveva condannato Raffaello DI GIAMBATTISTA per il delitto di ricettazione, rideterminando la pena inflitta in ragione del riconoscimento delle attenuanti generiche.
2. Propone ricorso condannato Raffaello DI GIAMBATTISTA, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione della legge penale in ordine all'omesso riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 648, secondo comma, del codice penale.
3. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo proposto. L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità presuppone che il danno arrecato abbia avuto una «rilevanza minima» (Sez. U, n. 28243 del 28/03/2013, Zanni Sanfilippo, Rv. 255528, in motivazione), sia cioè di entità quasi trascurabile per il danneggiato (Sez. 2, n. 2993 del 01/10/2015, dep. 2016, Sciuto, Rv. 265820; Sez. 2, n. 15576 del 20/12/2012, dep. 2013, Mbaye, Rv. 255791) ed arrechi, quindi, un pregiudizio «lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio» (così, da ultimo, Sez. 2, n. 39580 del 20/10/2021, Marino, non mass.).
La Corte di appello non ha invertito l'onere della prova gravante sull'accusa in ordine alla dimostrazione inerente agli elementi costitutivi del reato, ma ha preso atto che la difesa non aveva neppure allegato che il ciclomotore avesse un valore esiguo (circostanza evidentemente non risultante dagli atti), in contrasto con quello che con fondamento la sentenza ha richiamato come un fatto notorio, vale a dire che, di regola, un ciclomotore "non può essere considerato un bene di esiguo valore".
4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremilad, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 dicembre 2021. Il Consigliere estensore ppe\ro Messini D'Agostini Il Presidente , Giovanna Verga , - DEP