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Ordinanza — n. 5328/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to improper challenge to evidence rather than judicial reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5328/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Salvatore Pirone inadmissible for manifest unfoundedness and procedural impropriety. Pirone argued that the lower court misinterpreted evidence regarding his liability for phone theft, but the court ruled that such challenges must address logical flaws in reasoning under Article 606 of the Criminal Procedure Code, not the direct confrontation with proof materials. Consequently, the appeal was rejected, and Pirone was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e); Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal challenging the relationship between evidence and the decision is inadmissible if it does not allege specific logical defects in the court's reasoning as required by law.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifest unfoundedness evidence vs reasoning Criminal Procedure Code logical defects procedural costs phone theft responsabilità penale dei minori

Disposizioni normative citate

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Art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e)
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 648 cod. pen
Con sentenza emessa in data 14/1/2021 la Corte di appello di L'Aquila confermava la decisione con la quale il primo giudice aveva condannato Salvatore PIRONE per il reato ex art. 648 cod. pen.
art. 606 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 47262 del 13/09/2017, Prina
Sez. 4, n. 47262 del 13/09/2017, Prina, Rv.
Sez. 6, n. 12501 del 27/01/2015, Di Stefano
271041, in motivazione; Sez. 6, n. 12501 del 27/01/2015, Di Stefano, Rv.
Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013, Basile
262908; Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013, Basile, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIRONE SALVATORE nato a NAPOLI il 22/02/1985 avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI; I -

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO -IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 14/1/2021 la Corte di appello di L'Aquila confermava la decisione con la quale il primo giudice aveva condannato Salvatore PIRONE per il reato ex art. 648 cod. pen. (ricettazione di un telefono cellulare).

2. Propone ricorso Salvatore PIRONE, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge e vizio della motivazione e travisamento della prova in ordine all'affermazione di responsabilità.

3. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi, reiterativi di doglianze già esaminate e correttamente risolte dalla Corte territoriale e, per altro verso, non consentiti in questa sede. Il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione: è inammissibile, pertanto, il ricorso che - come nel caso di specie - si fondi su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici tassativamente previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), riguardanti la motivazione del giudice di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (cfr.

Sez. 4, n. 47262 del 13/09/2017, Prina, Rv. 271041, in motivazione; Sez. 6, n. 12501 del 27/01/2015, Di Stefano, Rv. 262908; Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013, Basile, Rv. 258153). Con motivazione immune da censure, sulla base delle dichiarazioni della persona offesa e del teste che svolse le indagini di polizia giudiziaria, i giudici di merito hanno ritenuto provato senza alcun dubbio che il telefono cellulare rinvenuto presso l'abitazione dell'imputato fosse quello sottratto il giorno prima a Mara Molè.

4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 dicembre 2021. Il Consigliere estensore Piero essini D'Agostini Il Presidente Gioyan