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Ordinanza — n. 5327/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of motivation on legal issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5327/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's complaint regarding the sentencing discrepancy was based on a legal issue rather than a factual one. The appellant argued that the first-instance judgment contained a material error stating one month of imprisonment instead of two, claiming the motivation should prevail over the operative part. The court ruled that in cassation proceedings, only defects in motivation concerning facts are admissible, and since the appellate court did not address the legal objection, the appeal fails.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; The defect of motivation in cassation proceedings is admissible only when it concerns questions of fact, not questions of law or procedure.

Parole chiave

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cassation appeal lack of motivation questions of law material error inadmissible appeal motivi di cassazione motivazione nel merito pluralità di motivazioni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 47842 del 05/10/2018
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv.
Sez. 2, n. 19696 del 20/05/2010
268360, in motivazione; Sez. 2, n. 19696 del 20/05/2010, Maugeri, Rv.
Sez. 2, n. 30686 del 02/07/2009
247123; Sez. 2, n. 30686 del 02/07/2009, Civitelli, Rv.
Sez. 2, n. 3706 del 21/01/2009
244731; Sez. 2, n. 3706 del 21/01/2009, Haggag, Rv.
Sez. U, n. 155 del 29/09/2011
Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020
Il principio è stato da ultimo ribadito dalle stesse Sezioni unite (Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv.
Sez. 4, n. 48766 del 24/10/2019
Sez. 2, n. 938 del 23/09/2015
Sez. 2, n. 938 del 23/09/2015, dep.
Sez. 3, n. 40542 del 18/06/2014
265734; Sez. 3, n. 40542 del 18/06/2014, Scafuro, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TALANCA MAURIZIO nato a PESCARA il 21/09/1965 avverso la sentenza del 08/01/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di L'Aquila confermava la decisione con la quale il primo giudice aveva condannato Maurizio TALANCA per il delitto di ricettazione.

2. Propone ricorso condannato Maurizio TALANCA, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per mancanza di motivazione in ordine alla doglianza proposta nell'atto di appello, con la quale si era lamentato che nella motivazione della sentenza la pena detentiva, ritenuta "equa", era stata indicata in un mese di reclusione e non già in due mesi di reclusione, come risultante nel dispositivo, verosimilmente per un errore materiale. Il contrasto fra dispositivo e motivazione andava dunque risolto privilegiando questa seconda. La difesa ha depositato memoria insistendo nel motivo di ricorso.

3. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo proposto. Va premesso che l'omessa risposta della Corte di appello alla doglianza proposta con il gravame è priva di rilievo, concernendo una questione di diritto. Infatti, il vizio di motivazione denunciabile nel giudizio di legittimità è solo quello attinente alle questioni di fatto e non anche di diritto, cosicché non può invocarsi in sede di legittimità il difetto di motivazione se, stante la infondatezza dell'eccezione, il giudice non si sia soffermato sulla stessa nel discorso argomentativo a supporto della decisione adottata (Sez. 4, n. 47842 del 05/10/2018, L., Rv. 274035;

Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360, in motivazione; Sez. 2, n. 19696 del 20/05/2010, Maugeri, Rv. 247123; Sez. 2, n. 30686 del 02/07/2009, Civitelli, Rv. 244731; Sez. 2, n. 3706 del 21/01/2009, Haggag, Rv. 242634). Già con una risalente pronuncia le Sezioni unite della Corte, risolvendo altra questione, avevano affermato che «la soluzione da dare alle questioni di diritto, processuali o sostanziali che siano, non attiene però al contesto della giustificazione, ma al contesto della decisione, sicché quello che importa per la validità della sentenza è soltanto la correttezza di questa» (Sez.

U, n. 155 del 29/09/2011, Rossi, Rv. 251495). Il principio è stato da ultimo ribadito dalle stesse Sezioni unite (Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-05). Ciò premesso, va evidenziato che dagli atti risulta che nel dispositivo letto in udienza la pena detentiva fu determinata dal primo giudice in due mesi di reclusione, cosicché deve trovare applicazione il principio secondo il quale l'atto che estrinseca la volontà del giudice è solo il dispositivo, che non può subire modifiche, integrazioni o sostituzioni con la motivazione, salva l'ipotesi in cui dispositivo e motivazione siano formati e pubblicati contestualmente in un unico documento (Sez. 4, n. 48766 del 24/10/2019, Pelusi, Rv. 277874;

Sez. 2, n. 938 del 23/09/2015, dep. 2016, Pop, Rv. 265734; Sez. 3, n. 40542 del 18/06/2014, Scafuro, Rv. 260653). Nel caso di specie, dunque, l'errore materiale è stato commesso nella motivazione della sentenza di primo grado, là dove si è indicato "un mese" in luogo di "due mesi" di reclusione.

4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 dicembre 2021. Il Consigliere estensore Messini D'Agostini Il Presidente Giovanna Verga DEPOS_ATA