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Ordinanza — n. 5325/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against conviction for receiving stolen goods due to inadmissible grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5325/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Mykola Melia's appeal inadmissible for manifest unfoundedness, reiterating arguments already rejected by the Court of Appeal. The appellant argued for a different legal qualification of the act and requested specific mitigating circumstances, but the lower court correctly applied established principles regarding the burden of proof for illegal origin and the absorption of property damage mitigation. Consequently, the conviction for receiving stolen goods was upheld, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.; Art. 62 n. 4 c.p.; Art. 648 c.p.: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the appellant reiterates arguments already rejected by the lower court without new evidence, and when the lower court correctly applied principles regarding the burden of proof for illegal origin and the absorption of property damage mitigation into aggravated sentencing scenarios.

Parole chiave

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receiving stolen goods manifest unfoundedness inadmissible appeal burden of proof property damage mitigation aggravated sentencing procedural costs ricettazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 131-bis c.p.
pen., con conseguente applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod.
Art. 62 n. 4 c.p.
Risulta corretta anche la decisione di non riconoscere l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, avendo la Corte di appello applicato il consolidato principio secondo il quale l'attenuante prevista dall'art. 62 n.
Art. 648 c.p.
è compatibile con l'ipotesi attenuata di ricettazione prevista dall'art. 648, secondo comma, cod.
Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.
art. 712 cod. pen
Con fondamento, pertanto, la sentenza impugnata ha escluso la configurabilità, nel caso di specie, della contravvenzione prevista dall'art. 712 cod. pen., e conseguentemente l'applicabilità della causa di non punibilità ex art.
art. 131-bis cod. pen
pen., con conseguente applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., al mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, alla determinazione della pena.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero
Sez. 2, n. 25429 del 21/04/2017, Sarr
236914; Sez. 2, n. 25429 del 21/04/2017, Sarr, Rv.
Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe
270179; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv.
Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta
270120; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv.
Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Agyemang
268713; Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Agyemang, Rv.
Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, Nocera
Sez. 7, n. 19744 del 26/01/2016, Sabani
Sez. 2, n. 49071 del 04/12/2012, Mocci
Sez. 2, n. 49071 del 04/12/2012, Mocci, Rv.
Sez. 4, n. 46031 del 09/10/2003, Ripani
253906; Sez. 4, n. 46031 del 09/10/2003, Ripani, Rv.
Sez. 2, n. 5895 del 14/01/2003, Napolitano
226723; Sez. 2, n. 5895 del 14/01/2003, Napolitano, Rv.
Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa
pen., nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv.
Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù
Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv.
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELIA MYKOLA nato il 04/08/1996 avverso la sentenza del 30/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa in data 30/11/2020 la Corte di appello di Palermo confermava la decisione con la quale il primo giudice aveva condannato Mykola MELIA alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di ricettazione.

2. Propone ricorso Mykola MELIA, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, alla omessa riqualificazione nella contravvenzione ex art. 712 cod. pen., con conseguente applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., al mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, alla determinazione della pena.

3. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi proposti, reiterativi delle doglianze avanzate con l'atto di appello, disattese dalla Corte territoriale con adeguata motivazione. 3.1. La Corte di appello ha correttamente applicato il principio secondo il quale la prova della consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto può desumersi da qualsiasi elemento e quindi anche dalla omessa (come nel caso di specie) o inattendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, che è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, spiegabile con un acquisto in mala fede (Sez.

U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914; Sez. 2, n. 25429 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713; Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Agyemang, Rv. 268643). Come evidenziato dalle Sezioni Unite, in questo modo «non si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento» (Sez.

U, n. 35535 del 12/07/2007, cit., in motivazione; in senso conforme, di recente, v. Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, cit.; Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969). Va ribadito altresì che il reato di ricettazione è punibile anche a titolo di dolo eventuale, configurabile in presenza della rappresentazione da parte dell'agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio,- qualora egli non si sia limitato ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa (Sez.

U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246324). 3.2. Con fondamento, pertanto, la sentenza impugnata ha escluso la configurabilità, nel caso di specie, della contravvenzione prevista dall'art. 712 cod. pen., e conseguentemente l'applicabilità della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., invocata dalla difesa in stretta connessione con la diversa qualificazione giuridica del fatto. 3.3. Risulta corretta anche la decisione di non riconoscere l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, avendo la Corte di appello applicato il consolidato principio secondo il quale l'attenuante prevista dall'art. 62 n. 4 cod. pen.

è compatibile con l'ipotesi attenuata di ricettazione prevista dall'art. 648, secondo comma, cod. pen. solo se la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto che caratterizza l'ipotesi attenuata di ricettazione, perché, ove il danno patrimoniale sia stato tenuto presente in tale giudizio - come avvenuto nel caso di specie - l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è assorbita nell'ipotesi attenuata della ricettazione (Sez. 7, n. 19744 del 26/01/2016, Sabani, Rv. 266673;

Sez. 2, n. 49071 del 04/12/2012, Mocci, Rv. 253906; Sez. 4, n. 46031 del 09/10/2003, Ripani, Rv. 226723; Sez. 2, n. 5895 del 14/01/2003, Napolitano, Rv. 223482). 3.4. Priva di fondamento, infine, è la doglianza in punto di determinazione della pena, dovendosi ribadire che, poiché la graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288;

Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142).

4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 dicembre 2021