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Ordinanza — n. 5324/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of motivation regarding omitted mitigating circumstance not requested in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5324/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the manifest unfoundedness of the claim regarding omitted mitigation. The appellant argued the second-instance court failed to recognize a minor property damage mitigation, yet this specific circumstance was never formally requested during the appellate proceedings. The court ruled that the appellate judge's discretionary power to apply such mitigations ex officio does not require a specific party request, and thus the lack of explicit motivation for non-application cannot constitute a ground for cassation.

Regesto Legislator

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Art. 597 comma 5 cod. proc. pen.; Art. 606 comma 1 cod. proc. pen.: The appellate judge's discretionary power to apply mitigating circumstances ex officio does not require a specific party request, and the lack of explicit motivation for non-application cannot constitute a ground for cassation.

Parole chiave

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appellate ex officio power mitigating circumstances lack of motivation cassation inadmissibility discretionary judicial power difetto di motivazione risarcimento per atto illecito motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 597 comma 5 cod. proc. pen.
Le Sezioni unite di questa Corte hanno di recente affermato che la peculiarità della deroga prevista dall'art. 597 comma 5, cod.
Art. 606 comma 1 lett. b cod. proc. pen.
In particolare, la non decisione sul punto non costituisce violazione di norma penale sostanziale (art. 606, comma 1, lett.
Art. 606 comma 1 lett. c cod. proc. pen.
In particolare, la non decisione sul punto non costituisce violazione di norma penale sostanziale (art. 606, comma 1, lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 133 cod. pen
pen., avuto riguardo, in entrambi i casi, alle circostanze indicate nell'art. 133 cod. pen., e con lo scrutinio di merito postulato dal riconoscimento di nuove circostanze attenuanti - comuni, generiche, ad effetto speciale (artt.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018
Sez. 3, n. 10085 del 21/11/2019
Sez. 4, n. 29538 del 28/05/2019
Sez. 4, n. 29538 del 28/05/2019, Calcinoni, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROTA ROBERTO nato a GENOVA il 07/07/1975 avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Genova confermava la decisione con la quale il primo giudice aveva condannato Roberto ROTA per il reato di rapina, rideterminando la pena in seguito alla esclusione della recidiva e a un diverso giudizio di comparazione fra circostanze.

2. Propone ricorso Roberto ROTA, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per mancanza di motivazione in ordine all'omesso riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità.

3. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo proposto, non essendo stato richiesto nel giudizio di appello il riconoscimento della suddetta attenuante. Le Sezioni unite di questa Corte hanno di recente affermato che la peculiarità della deroga prevista dall'art. 597 comma 5, cod. proc. pen. al principio devolutivo enunciato dal comma 1 dello stesso articolo risiede nella sua eccezionalità, «che si coniuga con la discrezionalità del giudice nell'ordinare i benefici previsti dagli artt. 163, 164 e 175 cod. pen., avuto riguardo, in entrambi i casi, alle circostanze indicate nell'art. 133 cod. pen., e con lo scrutinio di merito postulato dal riconoscimento di nuove circostanze attenuanti - comuni, generiche, ad effetto speciale (artt. 62, 62-bis e 63, terzo comma, cod. pen.) - con eventuale giudizio di comparazione» (Sez.

U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376). Hanno ritenuto le Sezioni Unite «che sia corretto riconoscere l'esercizio del potere del giudice di appello, in tema di applicazione dei benefici di legge (o di una o più attenuanti), come un "dovere", in presenza di elementi di fatto che ne consentano ragionevolmente l'esercizio, tanto più se divenuti attuali proprio nel giudizio di appello». Tale potere-dovere «non postula, per definizione, la necessaria iniziativa o sollecitazione di parte, espressa in una richiesta specifica anche solo in sede di conclusioni nel giudizio di appello.

E, tuttavia, l'esercizio di esso va correlato sia al suo fondamento normativo, che lo pone come "eccezione" al generale principio devolutivo che governa il giudizio di appello, sia al contenuto "discrezionale" del suo oggetto, che postula, ai fini dell'applicazione dei benefici come del riconoscimento di attenuanti, valutazioni di puro merito. Lo stretto nesso tra ufficiosità, eccezionalità e discrezionalità del potere-dovere attribuito al giudice di appello esclude che il suo mancato esercizio possa configurare un vizio deducibile in cassazione.

In particolare, la non decisione sul punto non costituisce violazione di norma penale sostanziale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.) e, neppure, violazione di norma processuale stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza (art. 606, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.), tale non essendo l'art. 597, comma 5, cod. proc. pen.». Neppure l'assenza di alcuna motivazione sul mancato riconoscimento di un beneficio «può costituire motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, se l'effettivo espletamento del medesimo potere- dovere non sia stato sollecitato da una delle parti, almeno in sede di conclusioni nel giudizio di appello».

In senso conforme, si è ribadito che il mancato esercizio del potere- dovere del giudice di appello di applicare d'ufficio una o più circostanze attenuanti, non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso in cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, qualora l'imputato, nell'atto di appello o almeno in sede di conclusioni del giudizio di appello, non abbia formulato una richiesta specifica, con preciso riferimento a dati di fatto astrattamente idonei all'accoglimento della stessa, rispetto alla quale il giudice debba confrontarsi con la redazione di una puntuale motivazione (Sez. 3, n. 10085 del 21/11/2019, G., Rv. 279063;

Sez. 4, n. 29538 del 28/05/2019, Calcinoni, Rv. 276596).

4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 dicembre 2021. Il