Ordinanza — n. 5262/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA mezzo del difensore fiduciario, Nicola Giaccio ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione pena ex art. 444 cod. proc. pen. nei suoi confronti pronunciata dal Tribunale di Napoli Nord il 12 luglio 2021, in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, T.U. stup.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 5262/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. nei suoi confronti pronunciata dal Tribunale di Napoli Nord il 12 luglio 2021, in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, T.U. stup.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIACCIO NICOLA nato a NAPOLI il 02/11/1996 avverso la sentenza del 12/07/2021 del TRIBUNALE di NAPOLI NORDudita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. A mezzo del difensore fiduciario, Nicola Giaccio ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione pena ex art. 444 cod. proc. pen. nei suoi confronti pronunciata dal Tribunale di Napoli Nord il 12 luglio 2021, in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, T.U. stup.
2. Con unico motivo si lamenta il vizio di motivazione, deducendosi che il giudice avrebbe dovuto verificare se sussistevano cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
3. Il ricorso - trattato ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - dev'essere dichiarato inammissibile, perché proposto al di fuori dei casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 5, ord. n. 28604 del 04/06/2018, Imran, Rv. 273169; Sez. 6, ord. n. 8912 del 20/02/2018 S., Rv. 272389; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). In deroga a quanto in via generale stabilito dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., la previsione da ultimo richiamata dispone infatti che contro la sentenza di patteggiamento può essere proposto ricorso per cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». I motivi proposti dal ricorrente non rientrano tra quelli previsti.
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 3 dicembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Gianni Filippo Reyna