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Ordinanza — n. 5260/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging sentencing under the plea bargain procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5260/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because it was filed outside the specific grounds permitted for challenging plea bargain sentences. The appellant argued a lack of reasoning regarding the balance between general mitigating and aggravating circumstances, but the law restricts appeals to issues of the defendant's will, legal qualification, or sentence legality. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are strictly limited to grounds concerning the defendant's will, lack of correlation, legal qualification, or sentence legality, excluding general reasoning disputes.

Parole chiave

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plea bargain procedure cassation appeal inadmissibility sentencing reasoning aggravating circumstances procedural law Italy recidiva nell'infrazione reati qualificati contro gli stupefacenti sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
- dev'essere dichiarato inammissibile, perché proposto al di fuori dei casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (cfr.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso - trattato ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - dev'essere dichiarato inammissibile, perché proposto al di fuori dei casi consentiti dall'art.
Art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
In deroga a quanto in via generale stabilito dall'art. 606, comma 1, cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 444 cod. proc. pen
A mezzo del difensore fiduciario, Jaiteh Maheli ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione pena ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 99 c.p
Con unico motivo si lamenta la carenza assoluta di motivazione in ordine al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante ex art. 99 c.p.
art. 616 cod. proc. pen
186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, ord. n. 28604 del 04/06/2018, Imran
Sez. 5, ord. n. 28604 del 04/06/2018, Imran, Rv.
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu
273169; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv.
Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JAITEH MAHELI nato il 15/09/1988 avverso la sentenza del 26/05/2021 del TRIBUNALE di MILANO MF193"32221-- udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. A mezzo del difensore fiduciario, Jaiteh Maheli ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione pena ex art. 444 cod. proc. pen. nei suoi confronti pronunciata dal Tribunale di Milano il 26 maggio 2021, in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, T.U. stup.

2. Con unico motivo si lamenta la carenza assoluta di motivazione in ordine al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante ex art. 99 c.p.

3. Il ricorso - trattato ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - dev'essere dichiarato inammissibile, perché proposto al di fuori dei casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 5, ord. n. 28604 del 04/06/2018, Imran, Rv. 273169; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). In deroga a quanto in via generale stabilito dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., la previsione da ultimo richiamata dispone infatti che contro la sentenza di patteggiamento può essere proposto ricorso per cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». I motivi proposti dal ricorrente non rientrano tra quelli previsti.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 3 dicembre 2021. Il Presidente naud