Ordinanza — n. 5253/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA mezzo del difensore fiduciario, Menarini Daniela, Caporaso Valentina e Bernardo Luigi hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione pena ex art. 444 cod. proc. pen. nei loro confronti pronunciata dal Tribunale di Roma il 23 giugno 2021, in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, T.U. stup.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 5253/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. nei loro confronti pronunciata dal Tribunale di Roma il 23 giugno 2021, in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, T.U. stup.
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BERNARDO LUIGI nato a VELLETRI il 10/01/1979 CAPORASO VALENTINA nato a ROMA 11 10/05/1987 MENARINI DANIELA nato a ROMA il 16/06/1996 avverso la sentenza del 23/06/2021 del TRIBUNALE di ROMA15a~ri'se=2F11=1._ udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. A mezzo del difensore fiduciario, Menarini Daniela, Caporaso Valentina e Bernardo Luigi hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione pena ex art. 444 cod. proc. pen. nei loro confronti pronunciata dal Tribunale di Roma il 23 giugno 2021, in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, T.U. stup.
2. Con unico motivo i ricorrenti lamentano la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p.
3. Il ricorso - trattato ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - dev'essere dichiarato inammissibile, perché proposto al di fuori dei casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 5, ord. n. 28604 del 04/06/2018, Imran, Rv. 273169; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). In deroga a quanto in via generale stabilito dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., la previsione da ultimo richiamata dispone infatti che contro la sentenza di patteggiamento può essere proposto ricorso per cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». I motivi proposti dal ricorrenti non rientrano tra quelli previsti.
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorsi, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in euro 3.000,00 per ciascun ricorrente. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 3 dicembre 2021. Il Consigliere estensore Il