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Ordinanza — n. 5251/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging sentence proportionality rather than legality under procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5251/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because it challenged the proportionality of the sentence rather than its legality. The appellant argued the penalty was excessive for drug possession and resistance, but the court held that only specific grounds like legal qualification errors are permitted for appeals against plea bargain sentences. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are admissible only for specific grounds such as legal qualification errors or sentence illegality, excluding general challenges to proportionality.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility plea bargain sentence appeal proportionality challenge rejection procedural law limitations drug trafficking sentencing reato grave di stupefacenti traffico aggravato di cocaina infrazione qualificata LStup

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
- dev'essere dichiarato inammissibile, perché proposto al di fuori dei casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (cfr.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso - trattato ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - dev'essere dichiarato inammissibile, perché proposto al di fuori dei casi consentiti dall'art.
Art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
In deroga a quanto in via generale stabilito dall'art. 606, comma 1, cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 444 cod. proc. pen
A mezzo del difensore fiduciario, il ricorrente Mhijir El Mokhtar ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione pena ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, ord. n. 28604 del 04/06/2018, Imran
Sez. 5, ord. n. 28604 del 04/06/2018, Imran, Rv.
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu
273169; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv.
Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MHIJIR EL MOKHTAR nato il 06/12/1979 avverso la sentenza del 15/07/2021 del GIP TRIBUNALE di BERGAMOudita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. A mezzo del difensore fiduciario, il ricorrente Mhijir El Mokhtar ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione pena ex art. 444 cod. proc. pen. nei suoi confronti pronunciata dal Tribunale di Bergamo il 15 luglio 2021, in ordine ai reati di detenzione ai fini di spaccio di cocaina e di resistenza a pubblico ufficiale.

2. Con unico motivo si lamenta l'illegalità della pena, in quanto non congrua e del tutto sproporzionata ai fatti.

3. Il ricorso - trattato ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - dev'essere dichiarato inammissibile, perché proposto al di fuori dei casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 5, ord. n. 28604 del 04/06/2018, Imran, Rv. 273169; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). In deroga a quanto in via generale stabilito dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., la previsione da ultimo richiamata dispone infatti che contro la sentenza di patteggiamento può essere proposto ricorso per cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». I motivi proposti dal ricorrente non rientrano tra quelli previsti, poiché, pur impropriamente evocandosi il concetto di illegalità della pena, ci si limita" contestarne la congruità.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. 5.Ltec Così deciso il 3 dicembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presiden