Italian Court dismisses appeals against reduced sentences where defendants waived all grounds in the appellate agreement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals inadmissible because the defendants had previously waived all grounds for appeal in their agreement with the public prosecutor at the appellate level. The appellants attempted to re-qualify the offense under a different article of the drug trafficking law, arguing for a more favorable legal characterization. The court ruled that such arguments are barred by the principle of waiver established in Article 610 of the Code of Criminal Procedure, as the parties' agreement implicitly renounced any further litigation on the agreed points.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599 bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: When parties reach an agreement on sentencing under Article 599 bis of the Code of Criminal Procedure, they implicitly waive the right to raise any other grounds of appeal in the subsequent cassation proceeding, except for specific exceptions regarding illegal sentencing or defects in consent.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MUCCI MARIA GRAZIA nato a NAPOLI il 07/07/1978 VACCA VINCENZO nato a NAPOLI il 10/05/1990 avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIiziato—ertry udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di Napoli, con sent. del 2 marzo 2021, pronunciata ex art. 599 bis cod. proc. pen., ha ridotto le pene inflitte agli odierni ricorrenti, nella misura dagli stessi concordata con il pubblico ministero - con contestuale rinuncia agli altri motivi. d'appello - in ordine al reato di cui agli artt. 81 e 110 c.p. e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per aver detenuto a fini di spaccio e ceduto sostanza stupefacente di tipo cocaina.
2. Maria Grazia Mucci e Vincenzo Vacca ricorrono in cassazione a mezzo del proprio difensore, con distinti ricorsi recanti la medesima doglianza, con cui si lamenta la mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.
3. Trattandosi di sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., in forza della previsione di cui all'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 1, comma 62, della I. 23 giugno 2017, n. 103, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, avendo gl'imputati, nel giudizio di appello, rinunciato ai motivi di gravame e concordato il trattamento sanzionatorio con il pubblico ministero. Per consolidato orientamento di questa Corte, affermato sulla scia di indirizzo elaborato con riferimento all'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., prima che lo stesso fosse abrogato, e che resta applicabile all'attuale concordato ex art. 599 bis cod. proc. pen., ove sostanzialmente si ripropone il precedente strumento deflattivo, l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica infatti la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196) e di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato nonché al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono certamente inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170;
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234). Il motivo dedotto con gli identici ricorsi non rientra in quelli per i quali eccezionalmente permane la possibilità d'impugnazione, sicché l'inammissibilità va dichiarata de plano a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., disposizione che non presta il fianco a censure d'illegittimità costituzionale, essendo ragionevole la scelta del legislatore di semplificare le forme definitorie dell'impugnazione proposta avverso una decisione che accoglie la concorde prospettazione delle parti ed essendo comunque esperibile avverso la decisione di inammissibilità il ricorso straordinario previsto dall'art. 625 bis cod. proc. pen. (Sez. 2, ord. n. 40139 del 21/06/2018, Cantarella e a., Rv. 273920).
4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorseti, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 3 dicembre 2021. Il Consigliere e