Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to repetition of lower court arguments and lack of new factual evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ruling that the defendant's arguments merely repeated those already rejected by the Court of Appeal. The lower court had found the defendant guilty of drug possession and applied recidivism while denying generic mitigating circumstances based on the quantity of heroin found. The Supreme Court refused to re-evaluate the facts or adopt new factual parameters, adhering to the principle that the Court of Legality cannot substitute its own assessment for that of the trial court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The Court of Cassation cannot re-evaluate facts or adopt new factual parameters if the appeal merely reiterates arguments already rejected by the lower court without presenting new evidence or logical inconsistencies.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DARBOE BABOUCARR nato il 15/02/1984 avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 12 maggio 2021, la Corte d'appello di Roma ha confermato la condanna alle pene di legge di Darboe Baboucarr per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in relazione all'illecita detenzione di sostanza stupefacente di tipo eroina da cui erano ricavabili 688 dosi singole.
2. Avverso la sentenza di appello, a mezzo del difensore fiduciario, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo il vizio di motivazione, con il primo motivo per essere stata attribuita all'imputato la droga lanciata a terra dal terrazzo dell'abitazione, e con il secondo motivo per non essere stato il fatto riqualificato come violazione dell'art. 73, comma 5, t.u. stup., per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e per essere stata ritenuta la contestata recidiva.
3. Il ricorso - trattato in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 610, comma 1, cod. proc. pen. - va dichiarato inammissibile, riproponendosi in sede di legittimità doglianze adeguatamente vagliate e non illogicamente disattese dalla Corte territoriale e attinenti alla valutazione del fatto. 3.1. Ed invero, va in primo luogo osservato che i motivi del ricorso per cassazione non possono risolversi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e aa., Rv. 243838), considerato anche che alla Corte di legittimità sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482;
Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507). 3.2. La sentenza impugnata ha argomentato le ragioni che inducevano a ritenere che fosse stato l'imputato a lanciare la terrazzo dell'abitazione, dove il medesimo fu trovato dai Carabinieri, il barattolo contenente la droga e ha non illogicamente ritenuto che la qualità e la quantità delle centinaia di dosi di eroina rinvenute non consentissero la riqualificazione del reato nel fatto di lieve gravità. Del pari non illogiche, e qui pertanto non sindacabili, sono le argomentazioni con cui è stata applicata la contestata recidiva in base ai due, recenti, precedenti specifici, essendo il nuovo reato stato commesso dopo pochi mesi dall'esecuzione delle pene precedentemente inflitte, e con cui sono state negate le circostanze attenuanti generiche, avendo la sentenza escluso la sussistenza di ragioni, logicamente argomentando anche in relazione ad un comportamento processuale non significativo di favorevole valutazione.
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 3 dicembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Gianni Filippo Reynaud Giovanni Liberati D Ei P O !. ..