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Ordinanza — n. 5241/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5241/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5241/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Tramite il difensore fiduciario, Gamil Salama Shehata Hazem ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 2 luglio 2021, con cui la Corte di appello di Milano ha confermato la sua condanna alle pene di legge in ordine al reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 5241/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Parole chiave

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scemata imputabilità caso poco grave traffico aggravato di stupefacenti attenuazione della pena delitto reato di poca entità

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a 1 ct norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAMIL SALAMA SHEHATA HAZEM nato il 10/03/1990 avverso la sentenza del 02/07/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Tramite il difensore fiduciario, Gamil Salama Shehata Hazem ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 2 luglio 2021, con cui la Corte di appello di Milano ha confermato la sua condanna alle pene di legge in ordine al reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Con un unico motivo di ricorso si lamenta il vizio di motivazione con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, avendo il giudice omesso di valutare positivamente il comportamento processuale dell'imputato - che aveva ammesso il fatto - fondando il diniego sul mero richiamo ai precedenti penali.

3. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio ai sensi dell'art. 610, comma 1, cod. proc. pen. e l'impugnazione va dichiarata inammissibile per manifesta infondatezza, proponendosi in sede di legittimità doglianze, peraltro generiche, non consentite. Ed invero, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). 3.1.

La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di tale principio, reputando la pena inflitta congrua rispetto alla gravità del reato, sottolineando la presenza di tre precedenti specifici e gli indici di un'attività tutt'altro che occasionale e, infine, rilevando che il comportamento collaborativo dell'imputato non era significativo di alcun ravvedimento - contrariamente a quanto si allega in ricorso - dal momento che le forze dell'ordine avevano assistito direttamente alla cessione, sicché il prevenuto non poteva negare l'evidenza. La motivazione, dunque, è effettiva e logica, mentre è assolutamente generico il ricorso, che non indica concreti elementi favorevoli di valutazione che sarebbero stati trascurati e, con riguardo alla valenza dell'ammissione, evoca una differente considerazione che attiene ad un giudizio di fatto in questa sede non consentito.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a 1 ct norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in euro .3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 3 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il