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Ordinanza — n. 5237/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5237/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5237/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRIMALDI MARCO nato a CALTAGIRONE il 18/11/1967 avverso la sentenza del 15/07/2021 del GIP TRIBUNALE di CALTAGIRONEudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; Con la sentenza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltagirone applicava a Marco Grimaldi, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di due anni e due mesi reclusione e 4.000,00 euro di multa, per il reato di cui agli artt. 4 e 7 legge 2 ottobre 1967 n. 895, disponendo contestualmente la confisca dell'arma posta in sequestro. Avverso tale sentenza Marco Grimaldi, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltagirone si era limitato a verificare la correttezza della qualificazione giuridica effettuata dalle parti processuali in sede di patteggiamento, senza verificare l'insussistenza di elementi processuali legittimanti il proscioglimento dell'imputato ex art. 129 cod. proc. pen. e senza considerare che sulla confisca dell'arma non era intervenuto alcun accordo tra le parti.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 606 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 5237/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso proposto da Marco Grimaldi è inammissibile, risultando basato su motivi manifestamente infondati. Osserva il Collegio che l'applicazione della pena su richiesta delle parti è uno strumento processuale la cui applicazione comporta che l'imputato e il pubblico ministero si accordano sulla qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza di circostanze, sulla comparazione tra le stesse e sull'entità della pena. Da parte sua, il giudice ha il dovere di controllare la correttezza dell'accordo posto a fondamento del patteggiamento e la congruità della pena richiesta, che deve applicare nel rispetto dei parametri normativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., così come introdotto dall'art. 1, comma 50, legge 23 giugno 2017, n. 103.

Parole chiave

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confisca penale concordato stragiudiziale spossessamento conseguente al pignoramento arma personale porto abusivo di armi legge sulle armi

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con la sentenza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltagirone applicava a Marco Grimaldi, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di due anni e due mesi reclusione e 4.000,00 euro di multa, per il reato di cui agli artt.
art. 129 cod. proc. pen
art. 606 cod. proc. pen
pen., in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale prevista dall'all'art. 606 cod.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRIMALDI MARCO nato a CALTAGIRONE il 18/11/1967 avverso la sentenza del 15/07/2021 del GIP TRIBUNALE di CALTAGIRONEudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltagirone applicava a Marco Grimaldi, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di due anni e due mesi reclusione e 4.000,00 euro di multa, per il reato di cui agli artt. 4 e 7 legge 2 ottobre 1967 n. 895, disponendo contestualmente la confisca dell'arma posta in sequestro. Avverso tale sentenza Marco Grimaldi, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltagirone si era limitato a verificare la correttezza della qualificazione giuridica effettuata dalle parti processuali in sede di patteggiamento, senza verificare l'insussistenza di elementi processuali legittimanti il proscioglimento dell'imputato ex art. 129 cod. proc. pen. e senza considerare che sulla confisca dell'arma non era intervenuto alcun accordo tra le parti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso proposto da Marco Grimaldi è inammissibile, risultando basato su motivi manifestamente infondati. Osserva il Collegio che l'applicazione della pena su richiesta delle parti è uno strumento processuale la cui applicazione comporta che l'imputato e il pubblico ministero si accordano sulla qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza di circostanze, sulla comparazione tra le stesse e sull'entità della pena. Da parte sua, il giudice ha il dovere di controllare la correttezza dell'accordo posto a fondamento del patteggiamento e la congruità della pena richiesta, che deve applicare nel rispetto dei parametri normativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., così come introdotto dall'art. 1, comma 50, legge 23 giugno 2017, n. 103.

In questa cornice, deve osservarsi che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale prevista dall'all'art. 606 cod. proc. pen., limita l'impugnazione delle sentenze di patteggiamento alle sole ipotesi tassativamente indicate, ammettendo il controllo di legittimità solo quando siano violate disposizioni di legge che riguardano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.Ne discende che fuoriescono da tali parametri normativi le censure difensive proposte nell'interesse di Grimaldi, incentrate sulla mancata verifica dell'insussistenza di elementi processuali legittimanti il proscioglimento dell'imputato ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337-01;

Sez. 2, n. 4721 dell'11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014-01). Quanto, infine, alla confisca dell'arma, deve evidenziarsi che tale provvedimento risulta adottato in conformità del seguente principio di diritto: «La misura di sicurezza patrimoniale della confisca è imposta per tutti i reati, anche contravvenzionali, concernenti le armi, ed è obbligatoria anche in caso di estinzione del reato, restando esclusa solo nel caso di assoluzione nel merito e in quello di appartenenza dell'arma a persona estranea al reato» (Sez. 1, n. 1264 del 10/11/2006, Pisciotta, Rv. 235854-01;

Sez. 1, n. 34042 del 22/09/2006, Bardino, Rv. 234799-01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da Marco Grimaldi deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 02/12/2021. Il Consigliere estensore I