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Ordinanza — n. 5235/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5235/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5235/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RISOLUTO DAVIDE nato a NAPOLI il 05/04/1977 avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; Il ricorso in esame è stato proposto nell'interesse dell'imputato Davide Risoluto, tramite l'avvocato Maurizio Capasso, avverso la sentenza emessa dalla Corte di assise di appello di Napoli il 05/11/2019, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., con cui veniva concordata la pena di un anno, dieci mesi di reclusione e 3.600,00 euro di multa. Tale sentenza veniva pronunciata a seguito dell'impugnazione della decisione di primo grado, emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 05/02/2020. Nel caso di specie, nel giudizio di appello, le parti hanno raggiunto un accordo ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., previa rinuncia da parte dell'imputato ai motivi che avevano investito il giudizio di responsabilità formulato nei suoi confronti.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 5235/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen., con cui veniva concordata la pena di un anno, dieci mesi di reclusione e 3.600,00 euro di multa. Tale sentenza veniva pronunciata a seguito dell'impugnazione della decisione di primo grado, emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 05/02/2020. Nel caso di specie, nel giudizio di appello, le parti hanno raggiunto un accordo ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., previa rinuncia da parte dell'imputato ai motivi che avevano investito il giudizio di responsabilità formulato nei suoi confronti.

Parole chiave

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adeguamento della pena revisione della sentenza penale proporzionalità della pena commisurazione della pena remissione della pena riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
Pertanto, il ricorso, incentrato sull'incongruità del giudizio dosimetrico formulato dalla Corte di appello di Napoli, risulta proposto avverso sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RISOLUTO DAVIDE nato a NAPOLI il 05/04/1977 avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso in esame è stato proposto nell'interesse dell'imputato Davide Risoluto, tramite l'avvocato Maurizio Capasso, avverso la sentenza emessa dalla Corte di assise di appello di Napoli il 05/11/2019, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., con cui veniva concordata la pena di un anno, dieci mesi di reclusione e 3.600,00 euro di multa. Tale sentenza veniva pronunciata a seguito dell'impugnazione della decisione di primo grado, emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 05/02/2020. Nel caso di specie, nel giudizio di appello, le parti hanno raggiunto un accordo ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., previa rinuncia da parte dell'imputato ai motivi che avevano investito il giudizio di responsabilità formulato nei suoi confronti.

Pertanto, il ricorso, incentrato sull'incongruità del giudizio dosimetrico formulato dalla Corte di appello di Napoli, risulta proposto avverso sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, che ha reintrodotto nell'ordinamento processuale l'istituto del concordato sui motivi. In questa cornice, nel ribadire l'inammissibilità delle doglianze poste a fondamento del ricorso in esame, ci si deve limitare a richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui:

«In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge» (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Marinello Fabio, Rv. 276102-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853-01).

La declaratoria di inammissibilità del ricorso deve essere pronunciata senza formalità, con provvedimento emesso de plano, in base al disposto dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., così come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in relazione all'art. 591, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271033-01).Per queste ragioni, il ricorso proposto da Davide Risoluto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 02/12/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente azndro Centonze onica