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Ordinanza — n. 5234/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the unrepresented defendant failed to use mandatory counsel after the 2017 law change.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5234/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible de plano because it was filed personally by the defendant after August 4, 2017. Following the enactment of Law No. 103/2017, the law explicitly requires all appeals to be signed by registered defense counsel, rendering personal filing impossible. Consequently, the court rejected the petition and ordered the defendant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals filed personally by an unrepresented defendant after the 2017 reform are inadmissible as the law mandates representation by registered counsel.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility mandatory defense counsel Law 103/2017 reform personal filing prohibition court costs and fine requisito della firma diritto a un difensore difesa obbligatoria

Disposizioni normative citate

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n.
Law No. 103/2017
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARTINI GIANLUIGI ANTONIO nato a CATANIA il 24/06/1986 avverso l'ordinanza del 09/06/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINAvpJ udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso per cassazione in esame, così come qualificato dal Tribunale di sorveglianza di Messina, è stato proposto personalmente da Gianluigi Antonio Partini e sottoscritto 1'11/07/2021. Osserva il Collegio che sia la notifica del provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 04/08/2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333-01). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Gianluigi Antonio Partini deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 02/12/2021. Il Consigliere estensore Il P